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23 Gennaio 2026

Valutazione del rischio incendio: cosa controllare oggi per evitare tragedie domani

La valutazione del rischio incendio rappresenta uno dei pilastri della sicurezza sul lavoro. Eppure, nella pratica aziendale, è anche uno degli aspetti che più frequentemente rimangono cristallizzati nel tempo, nonostante l’evoluzione dell’organizzazione, dei luoghi e delle modalità operative.

Un documento formalmente corretto, ma non aderente alla realtà aziendale, rischia di rivelarsi inefficace proprio nel momento in cui dovrebbe garantire la tutela delle persone.

Il D.Lgs. 81/2008, all’articolo 17, attribuisce al datore di lavoro l’obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi, mentre l’articolo 28 chiarisce che tale valutazione deve essere concreta, attuale e coerente con le condizioni operative reali.

Un documento vivo, non un adempimento statico

La valutazione del rischio incendio non può essere considerata un documento “chiuso”.
Deve essere riesaminata e aggiornata ogni volta che intervengono modifiche significative, come ad esempio:

  • variazioni del layout dei locali;
  • cambiamenti nel numero di lavoratori presenti;
  • introduzione di turnazioni, in particolare lavoro notturno o festivo;
  • modifiche nella tipologia o nella quantità di materiali utilizzati o stoccati;
  • presenza di pubblico, visitatori o ditte esterne.

L’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 impone infatti la rielaborazione della valutazione dei rischi in caso di modifiche dell’organizzazione del lavoro o dell’ambiente.

Uno scostamento tra “azienda descritta nel DVR” e “azienda reale” rappresenta uno dei principali fattori di rischio in ambito antincendio.

Il contributo dei Decreti Antincendio 2021

Con l’entrata in vigore dei Decreti Antincendio del settembre 2021, il legislatore ha rafforzato l’approccio sostanziale alla valutazione del rischio incendio.

In particolare, il D.M. 03/09/2021 stabilisce i criteri per:

  • l’analisi del rischio incendio;
  • l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
  • la gestione della sicurezza in esercizio e in emergenza.

Il decreto introduce il riferimento agli “occupanti”, ossia tutte le persone presenti a qualsiasi titolo nei luoghi di lavoro, superando una visione limitata ai soli lavoratori. Questo aspetto è cruciale per le aziende aperte al pubblico o con affollamenti variabili.

Aspetti spesso sottovalutati nella pratica aziendale

Nel corso delle verifiche tecniche e consulenziali emergono frequentemente criticità ricorrenti, tra cui:

  • affollamento reale superiore a quello considerato nella valutazione;
  • vie di esodo ostruite, mal segnalate o non adeguatamente illuminate;
  • compartimentazioni antincendio modificate nel tempo senza aggiornamenti progettuali;
  • impianti e presidi antincendio presenti, ma non coerenti con il rischio specifico.

La sola presenza di estintori o di un impianto di rivelazione non garantisce sicurezza se tali presidi non sono inseriti in una strategia complessiva, coerente con il rischio reale.

Impianti e manutenzione: attenzione alla continuità nel tempo

Un ulteriore elemento critico riguarda la manutenzione dei presidi antincendio, disciplinata dal D.M. 01/09/2021.

Il decreto ribadisce la necessità di:

  • controlli periodici regolari;
  • registrazioni tracciabili e corrette;
  • risoluzione tempestiva delle non conformità.

Un impianto non mantenuto o non verificato correttamente è, di fatto, un impianto non affidabile, con potenziali ricadute anche in termini di responsabilità per il datore di lavoro.

Persone e organizzazione: il ruolo della formazione

La valutazione del rischio incendio non può prescindere dall’organizzazione dell’emergenza e dalla formazione degli addetti.

Il D.M. 02/09/2021 disciplina la formazione degli addetti antincendio, definendo durata, contenuti e aggiornamenti in funzione del livello di rischio.
L’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro la designazione e la formazione di tali figure, che non svolgono solo un ruolo operativo in emergenza, ma contribuiscono anche alla prevenzione quotidiana.

Un primo passo concreto per datori di lavoro e RSPP

Per datori di lavoro e RSPP, il primo passo è semplice ma fondamentale: verificare se la valutazione del rischio incendio rispecchia davvero l’azienda di oggi, non quella di qualche anno fa.

Solo da un’analisi aggiornata possono derivare:

  • scelte tecniche adeguate;
  • una gestione efficace dell’emergenza;
  • una reale tutela delle persone presenti nei luoghi di lavoro.

La prevenzione incendi non è un obbligo formale, ma una responsabilità concreta e continuativa.