Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 51732 del 15 gennaio 2026 sono stati approvati in via definitiva il modello e le istruzioni della Dichiarazione IVA 2026, relativa al periodo d’imposta 2025.
Il modello recepisce le modifiche normative intervenute nel corso dell’anno e introduce alcune novità di rilievo, in particolare per quanto riguarda le società non operative, l’utilizzo del credito IVA e il nuovo regime IVA nel settore della logistica.
Di seguito riepiloghiamo i principali aspetti di interesse.
Termini di presentazione e modalità di invio
La dichiarazione IVA 2026 deve essere presentata dal 1° febbraio al 30 aprile 2026.
È però prevista una scadenza anticipata al 2 marzo 2026 (il 28 febbraio cade di sabato) per i contribuenti che intendono includere nella dichiarazione annuale i dati delle liquidazioni periodiche IVA:
- di ottobre–dicembre 2025 (contribuenti mensili);
- del quarto trimestre 2025 (contribuenti trimestrali),
mediante la compilazione del quadro VP.
Le istruzioni chiariscono inoltre che:
- se la dichiarazione è presentata entro febbraio, eventuali integrazioni o correzioni vanno effettuate tramite il quadro VP;
- se la dichiarazione è presentata dal 3 marzo 2026, occorre utilizzare il quadro VH (o VV).
Versamento del saldo IVA: scadenze e rateizzazione
Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione deve essere versato entro il 16 marzo 2026, se di importo superiore a 10,33 euro (arrotondato a 10 euro).
Il contribuente può scegliere tra:
- versamento in un’unica soluzione;
- rateizzazione, con rate di pari importo.
Rateizzazione
- la prima rata va versata entro il 16 marzo;
- le rate successive scadono il 16 di ogni mese;
- l’ultima rata non può andare oltre il 16 dicembre;
- sulle rate successive alla prima si applica un interesse fisso dello 0,33% mensile.
Attenzione: a seguito delle modifiche all’art. 20 del D.Lgs. 241/1997 (D.Lgs. 1/2024), il numero massimo di rate è ora 10.
Differimento al 30 giugno
In alternativa, il saldo IVA può essere versato:
- entro il 30 giugno 2026, con una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
- anche in questo caso è possibile rateizzare, applicando prima la maggiorazione dello 0,40% e poi lo 0,33% sulle rate successive.
Credito IVA: compensazione e limiti
Compensazione in F24
- Credito fino a 5.000 euro: compensabile liberamente dal 1° gennaio 2026;
- Credito superiore a 5.000 euro: compensabile dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, con visto di conformità.
Il credito IVA 2024 residuo (modello IVA 2025) può essere utilizzato nel 2026 con codice tributo 6099 – anno 2024, fino alla presentazione della dichiarazione IVA 2026, momento in cui il credito viene “rigenerato” e confluisce nel credito IVA 2025.
Limiti alla compensazione
Restano ferme:
- la preclusione alla compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro;
- il nuovo limite introdotto dalla Legge di bilancio 2026, che consente la compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti fino a 50.000 euro (in precedenza 100.000 euro).
Esonero dal visto di conformità (ISA e concordato preventivo)
Nel frontespizio del modello IVA 2026 è presente la casella relativa all’esonero dal visto di conformità, riservata ai contribuenti che applicano gli ISA e raggiungono determinati livelli di affidabilità fiscale.
L’esonero riguarda:
- la compensazione del credito IVA;
- i rimborsi IVA,
fino ai seguenti importi annui:
- 70.000 euro, con punteggio ISA pari almeno a 9;
- 50.000 euro, con punteggio ISA pari almeno a 8 (o 8,5 come media biennale).
Le soglie sono cumulative tra credito annuale e crediti trimestrali.
L’esonero spetta anche ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale.
Società non operative: superamento delle penalizzazioni automatiche
Una delle novità più rilevanti riguarda le società di comodo.
A seguito delle pronunce della Corte di Giustizia UE (causa C-341/22) e della Cassazione, il modello IVA 2026 abbandona la perdita automatica del credito IVA per le società non operative.
In particolare:
- il rigo VA15 serve ora solo a segnalare lo status di società non operativa, senza effetti automatici sul credito;
- nel quadro VX è stato eliminato il riquadro relativo all’attestazione di “società operative”;
- sono state apportate modifiche anche alla liquidazione IVA di gruppo, eliminando meccanismi penalizzanti sui crediti trasferiti.
Si tratta di un cambio di impostazione significativo, in attesa di una revisione organica della disciplina.
IVA nel settore trasporto e logistica: regime transitorio
La Legge di bilancio 2025 ha introdotto un regime IVA transitorio e opzionale per contrastare l’evasione nei settori:
- trasporto merci;
- movimentazione merci;
- servizi di logistica.
In attesa dell’autorizzazione UE al reverse charge, l’IVA:
- è versata dal committente, in nome e per conto del prestatore;
- resta la responsabilità solidale tra le parti.
Come funziona
- il prestatore emette fattura con IVA esposta, indicando la specifica annotazione normativa;
- il committente versa l’imposta con F24 (codice tributo 6045), senza compensazione;
- sono stati introdotti specifici codici identificativi per la tracciabilità dei versamenti.
Il regime è opzionale, ha durata triennale e deve essere comunicato telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposito modello.
Effetti sulla dichiarazione IVA 2026
Per effetto del nuovo regime logistica:
- nel quadro VE è stato modificato il rigo VE38, con campi dedicati alle operazioni per cui l’IVA è versata dal committente;
- il quadro VJ è stato ridenominato e ampliato con una nuova sezione dedicata a tali operazioni;
- sono state apportate modifiche anche al prospetto D per la rettifica della detrazione, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 186/2025.
Conclusioni
Il modello IVA 2026 conferma molte regole già note, ma introduce importanti novità operative, in particolare:
- il superamento delle penalizzazioni automatiche per le società non operative;
- le nuove regole di gestione dell’IVA nel settore della logistica;
- gli aggiornamenti su compensazioni, visto di conformità e rateizzazione.
Un’attenta analisi preliminare dei singoli casi resta fondamentale per evitare errori e sfruttare correttamente le opportunità offerte dalla normativa.
Fonte: edotto.com

