Consulenza e soluzioni integrate per il mondo del lavoro

NOTIZIE

30 Gennaio 2026

Persone, formazione e gestione dell’emergenza: quando il fattore umano fa la differenza

Anche il miglior impianto antincendio risulta inefficace se le persone non sanno come comportarsi.
Nei primi minuti di un incendio, la gestione dell’emergenza e la formazione dei lavoratori rappresentano spesso il vero fattore decisivo tra un evento controllato e una situazione fuori controllo.

Il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro è chiaro: la prevenzione incendi non riguarda solo strutture e impianti, ma anche organizzazione, competenze e comportamento umano.

Formazione antincendio: obbligo normativo o strumento operativo?

La formazione antincendio è frequentemente percepita come un adempimento necessario per “essere in regola”.
In realtà, la sua efficacia dipende da alcuni elementi fondamentali:

  • coerenza con il livello di rischio dell’attività;
  • aggiornamenti periodici, come previsto dal D.M. 02/09/2021;
  • contenuti pratici, aderenti alla reale organizzazione aziendale.

Il D.M. 02/09/2021 ha superato l’approccio standardizzato del passato, introducendo percorsi formativi differenziati e maggiormente orientati alla gestione concreta dell’emergenza.
Un addetto antincendio formato solo teoricamente difficilmente riuscirà a operare in modo efficace in una situazione reale, caratterizzata da stress, fumo, rumore e tempi ridotti.

Addetti antincendio e organizzazione del lavoro: la sicurezza “in esercizio”

Un errore ricorrente nelle aziende riguarda la distribuzione degli addetti antincendio, che spesso non riflette l’organizzazione reale del lavoro.

Le criticità più frequenti sono:

  • numero di addetti insufficiente rispetto a dimensioni e complessità dell’attività;
  • assenza di addetti nei turni notturni, festivi o nei periodi di maggiore affluenza;
  • mancata sostituzione in caso di ferie, malattia o trasferimenti.

L’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro la designazione degli addetti alle emergenze, mentre il D.M. 03/09/2021 richiede che la gestione della sicurezza antincendio tenga conto delle condizioni di esercizio, non di scenari ideali.

La prevenzione incendi efficace è quella che funziona sempre, non solo sulla carta.

Piano di emergenza: documento conosciuto o procedura realmente applicata?

Il piano di emergenza non è un documento formale da archiviare, ma uno strumento operativo.
Secondo quanto previsto dal D.M. 02/09/2021, il piano è obbligatorio in presenza di determinate condizioni (numero di lavoratori, affollamento, attività soggette a prevenzione incendi) e deve essere attuabile e comprensibile.

Un piano di emergenza è efficace solo se:

  • è conosciuto dai lavoratori;
  • è facilmente consultabile;
  • viene testato attraverso prove di evacuazione realistiche.

Le esercitazioni consentono di far emergere criticità operative che difficilmente risultano evidenti nella documentazione: tempi di evacuazione, errori comportamentali, difficoltà di comunicazione, problemi legati all’affollamento o alla presenza di persone con esigenze particolari.

Il fattore umano nella prevenzione incendi

Le recenti evoluzioni normative e i chiarimenti istituzionali ribadiscono un concetto fondamentale: la sicurezza antincendio riguarda tutte le persone presenti, non solo i lavoratori.

Il concetto di occupanti, introdotto dai Decreti Antincendio 2021, impone una riflessione più ampia sulla gestione dell’emergenza, che deve considerare:

  • visitatori;
  • clienti;
  • utenti;
  • personale esterno.

La formazione, l’informazione e l’organizzazione diventano quindi elementi centrali della prevenzione.

Conclusione: prevenzione significa preparazione

Gli eventi tragici dimostrano che, in caso di incendio, i primi minuti sono determinanti.
La differenza non la fanno solo gli impianti, ma le persone: la loro preparazione, la loro consapevolezza e l’organizzazione aziendale che le supporta.

Investire nella formazione antincendio e nella gestione dell’emergenza significa ridurre il rischio prima che l’evento si verifichi, trasformando la conformità normativa in una vera cultura della sicurezza.

Fonte: D.M. 02/09/2021

Fonte: D.M. 03/09/2021