Scade il 31 marzo 2026 il termine per la comunicazione all’INAIL dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Un aspetto importante da chiarire subito:
la comunicazione è obbligatoria solo in caso di nuova nomina o variazione rispetto a quanto già comunicato.
Vediamo nel dettaglio cosa devono fare le aziende.
RLS: figura obbligatoria in tutte le aziende
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura centrale nel sistema di prevenzione aziendale, prevista dal Decreto Legislativo 81/2008.
La sua presenza è obbligatoria in tutte le aziende o unità produttive, indipendentemente dalla dimensione e anche nel caso di realtà composte esclusivamente da soci lavoratori.
In sintesi:
- fino a 15 lavoratori → eletto direttamente dai lavoratori o individuato a livello territoriale;
- oltre 15 lavoratori → eletto/designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, in assenza, dai lavoratori;
- numero minimo:
- 1 RLS fino a 200 lavoratori
- 3 RLS da 201 a 1.000
- 6 RLS oltre 1.000
Se non viene eletto un RLS interno, le funzioni sono svolte dal RLS territoriale o di sito produttivo.
Chi deve effettuare la comunicazione
L’obbligo di comunicazione riguarda:
- datori di lavoro
- dirigenti o soggetti delegati
ed è valido sia per il settore privato sia per quello pubblico.
Attenzione:
la comunicazione non è dovuta per:
- RLS territoriali
- RLS di sito produttivo
Modalità di invio
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio online “Dichiarazione RLS” disponibile sul portale INAIL.
Alcuni punti chiave:
- va inviata per ciascuna azienda o unità produttiva;
- deve fotografare la situazione al 31 dicembre dell’anno precedente (quindi, per il 2026, la situazione al 31/12/2025);
- entro il 31 marzo è possibile:
- inserire una nuova comunicazione
- oppure modificare una comunicazione già inviata
Le comunicazioni successive sono richieste solo in caso di variazioni (nuove nomine o sostituzioni).
Sanzioni
In caso di mancata comunicazione, il Decreto Legislativo 81/2008 prevede una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro o del dirigente:
da 71,19 € a 427,16 €
In sintesi
- L’RLS è sempre obbligatorio
- La comunicazione all’INAIL va fatta solo in caso di novità
- La scadenza è il 31 marzo 2026
- L’invio è telematico
- Sono previste sanzioni in caso di omissione
Fonte:edotto.com

