Consulenza e soluzioni integrate per il mondo del lavoro

NOTIZIE

20 Marzo 2026

 RLS: comunicazione obbligatoria all’INAIL entro il 31 marzo 2026

Scade il 31 marzo 2026 il termine per la comunicazione all’INAIL dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Un aspetto importante da chiarire subito:
la comunicazione è obbligatoria solo in caso di nuova nomina o variazione rispetto a quanto già comunicato.

Vediamo nel dettaglio cosa devono fare le aziende.

RLS: figura obbligatoria in tutte le aziende

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura centrale nel sistema di prevenzione aziendale, prevista dal Decreto Legislativo 81/2008.

La sua presenza è obbligatoria in tutte le aziende o unità produttive, indipendentemente dalla dimensione e anche nel caso di realtà composte esclusivamente da soci lavoratori.

In sintesi:

  • fino a 15 lavoratori → eletto direttamente dai lavoratori o individuato a livello territoriale;
  • oltre 15 lavoratori → eletto/designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, in assenza, dai lavoratori;
  • numero minimo:
    • 1 RLS fino a 200 lavoratori
    • 3 RLS da 201 a 1.000
    • 6 RLS oltre 1.000

Se non viene eletto un RLS interno, le funzioni sono svolte dal RLS territoriale o di sito produttivo.

Chi deve effettuare la comunicazione

L’obbligo di comunicazione riguarda:

  • datori di lavoro
  • dirigenti o soggetti delegati

ed è valido sia per il settore privato sia per quello pubblico.

Attenzione:
la comunicazione non è dovuta per:

  • RLS territoriali
  • RLS di sito produttivo

Modalità di invio

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio online “Dichiarazione RLS” disponibile sul portale INAIL.

Alcuni punti chiave:

  • va inviata per ciascuna azienda o unità produttiva;
  • deve fotografare la situazione al 31 dicembre dell’anno precedente (quindi, per il 2026, la situazione al 31/12/2025);
  • entro il 31 marzo è possibile:
    • inserire una nuova comunicazione
    • oppure modificare una comunicazione già inviata

 Le comunicazioni successive sono richieste solo in caso di variazioni (nuove nomine o sostituzioni).

Sanzioni

In caso di mancata comunicazione, il Decreto Legislativo 81/2008 prevede una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro o del dirigente:

da 71,19 € a 427,16 €

In sintesi

  • L’RLS è sempre obbligatorio
  • La comunicazione all’INAIL va fatta solo in caso di novità
  • La scadenza è il 31 marzo 2026
  • L’invio è telematico
  • Sono previste sanzioni in caso di omissione

Fonte:edotto.com