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16 Gennaio 2026

Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro: cosa ci insegna la tragedia di Capodanno a Crans-Montana

La tragedia avvenuta nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, ha riportato drammaticamente all’attenzione pubblica un tema che, nel mondo del lavoro, è ancora troppo spesso percepito come secondario o meramente burocratico: la prevenzione incendi.

Senza entrare nel merito giudiziario dell’evento, è doveroso soffermarsi su un aspetto fondamentale della sicurezza sul lavoro: gli incendi non sono eventi imprevedibili, ma rischi noti, analizzabili e, nella maggior parte dei casi, prevenibili attraverso una corretta valutazione e una gestione efficace delle misure di prevenzione e protezione.

Questo principio è alla base dell’impianto normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed è chiaramente richiamato dal D.Lgs. 81/2008, che attribuisce al datore di lavoro la responsabilità della valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, incluso il rischio incendio.

Dalla cronaca alla realtà aziendale: il rischio incendio nei luoghi di lavoro

Eventi di questo tipo vengono spesso associati a strutture ricettive o a luoghi aperti al pubblico. In realtà, il rischio incendio riguarda qualsiasi luogo di lavoro, indipendentemente dal settore di attività o dalle dimensioni dell’azienda.

Magazzini, uffici, laboratori, stabilimenti produttivi e attività commerciali presentano fattori di rischio specifici che, se sottovalutati, possono avere conseguenze gravi:

  • per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • per la continuità operativa dell’azienda;
  • per le responsabilità civili e penali del datore di lavoro.

L’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro. Ciò significa che il rischio incendio non può essere trattato come un aspetto marginale o puramente documentale.

Prevenzione incendi e valutazione dei rischi: errori frequenti

Uno degli errori più comuni nella gestione della sicurezza antincendio è ridurre la prevenzione a una serie di adempimenti formali, come:

  • un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto anni prima e mai aggiornato;
  • estintori presenti ma non correttamente verificati e manutenuti;
  • corsi di formazione antincendio svolti esclusivamente per adempiere agli obblighi di legge.

Il D.Lgs. 81/2008, all’articolo 29, impone invece che la valutazione dei rischi venga rielaborata ogniqualvolta intervengano modifiche significative dell’organizzazione del lavoro, dei luoghi o delle attività svolte.

La prevenzione incendi deve quindi essere considerata un processo dinamico, in grado di evolvere insieme all’azienda e di riflettere la realtà operativa quotidiana.

I Decreti Antincendio 2021: un approccio sostanziale alla sicurezza

Con l’entrata in vigore dei Decreti Antincendio del settembre 2021, il legislatore ha rafforzato l’approccio sostanziale alla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro:

  • il D.M. 01/09/2021 disciplina il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi antincendio, ribadendo la necessità di garantirne l’efficienza nel tempo;
  • il D.M. 02/09/2021 ridefinisce la formazione degli addetti antincendio e introduce obblighi specifici in materia di gestione della sicurezza in esercizio ed in emergenza;
  • il D.M. 03/09/2021 stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendio e per l’individuazione delle misure di prevenzione, protezione ed esercizio, ponendo al centro la gestione dell’emergenza e la sicurezza delle persone.

Questi decreti chiariscono che la prevenzione incendi non può limitarsi alla presenza di presidi, ma deve garantire la reale capacità di risposta in caso di emergenza.

DVR e gestione della sicurezza antincendio: cosa chiarisce la circolare dei Vigili del Fuoco

Un recente chiarimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha ribadito un principio spesso frainteso: la valutazione dei rischi per i lavoratori e la gestione della sicurezza antincendio sono due piani distinti, ma coordinati.

Il DVR, ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, ha come oggetto la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
La prevenzione incendi e la gestione dell’emergenza, invece, fanno riferimento a tutte le persone presenti nell’attività, indipendentemente dal loro ruolo: lavoratori, clienti, visitatori, utenti.

I Decreti Antincendio 2021 introducono infatti il concetto di “occupanti”, intesi come tutte le persone presenti a qualsiasi titolo, che devono essere considerate nella valutazione del rischio incendio e nella pianificazione delle misure di emergenza.

Piano di emergenza: quando è obbligatorio

La circolare dei Vigili del Fuoco chiarisce inoltre l’ambito di applicazione dell’articolo 2 del D.M. 02/09/2021, che stabilisce l’obbligo di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori;
  • attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011.

La novità rilevante è che l’obbligo non è più legato esclusivamente al numero dei lavoratori, ma al numero complessivo degli occupanti, adottando un approccio più realistico e orientato alla tutela della vita umana.

Il ruolo del datore di lavoro, dell’RSPP e degli addetti antincendio

Il datore di lavoro, ai sensi degli articoli 18 e 43 del D.Lgs. 81/2008, è responsabile dell’adozione delle misure di emergenza e della designazione degli addetti antincendio.
L’RSPP supporta il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio e nella pianificazione delle misure tecniche e organizzative.

La circolare dei Vigili del Fuoco richiama inoltre il ruolo centrale degli addetti antincendio, che non svolgono solo funzioni operative in emergenza, ma contribuiscono alla gestione della sicurezza in esercizio e alla prevenzione di comportamenti a rischio.

La domanda da porsi non è “siamo in regola?”, ma “in caso di incendio, le persone saprebbero cosa fare e avrebbero il tempo e i mezzi per mettersi in salvo”?

Conclusione: dalla conformità alla cultura della sicurezza

Alla luce del quadro normativo e dei chiarimenti ufficiali, eventi come quello di Crans-Montana rappresentano un richiamo forte alla responsabilità organizzativa delle aziende.

La prevenzione incendi non è un insieme di documenti, ma un sistema di scelte tecniche, organizzative e formative, che deve essere progettato, mantenuto e verificato nel tempo.

Solo un approccio consapevole e continuo consente di tutelare le persone, l’azienda e le responsabilità del datore di lavoro, trasformando la conformità normativa in vera cultura della sicurezza.