Con la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) il legislatore interviene nuovamente sulla disciplina IRPEF, introducendo modifiche che non si limitano alla riduzione delle aliquote, ma incidono in modo strutturale sul sistema delle detrazioni e sull’assetto delle addizionali territoriali.
La decorrenza è fissata, in assenza di norma specifica, al 1° gennaio 2026.
Le nuove regole si applicano:
- alle ritenute operate dai sostituti d’imposta sui redditi 2026 (artt. 23 e 24 DPR 600/73);
- alle dichiarazioni modello 730/2027 e Redditi PF 2027;
- non incidono sul conguaglio 2025 da effettuare entro il 28 febbraio 2026.
Riduzione dell’aliquota del secondo scaglione
L’art. 1, comma 3, L. 199/2025 modifica l’art. 11 del TUIR riducendo l’aliquota del secondo scaglione dal 35% al 33%.
| Scaglioni reddito imponibile | Aliquota 2025 | Aliquota 2026 |
| Fino a 28.000 € | 23% | 23% |
| Oltre 28.000 e fino a 50.000 € | 35% | 33% |
| Oltre 50.000 € | 43% | 43% |
Il risparmio massimo teorico è pari a 440 euro annui.
Come si distribuisce il beneficio
- tra 28.000 e 50.000 euro → il risparmio è progressivo, in funzione della quota di reddito ricompresa nello scaglione interessato dalla riduzione;
- oltre 50.000 euro → il beneficio teorico massimo raggiunge 440 euro annui.
È tuttavia essenziale precisare che tale beneficio può ridursi – o essere neutralizzato – all’aumentare del reddito complessivo, per effetto dei meccanismi di limitazione delle detrazioni.
Detrazioni: il vero cambiamento è il sistema a tre livelli
Dal 2026 il calcolo dell’IRPEF non dipende solo dalle aliquote, ma da una stratificazione normativa che opera su tre soglie reddituali: 75.000, 120.000 e 200.000 euro.
Primo livello – Redditi superiori a 75.000 euro
(Dal 1° gennaio 2025 – art. 16-ter TUIR, introdotto dalla L. 207/2024)
Per le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000 euro:
- si introduce un limite massimo agli oneri detraibili;
- determinato in funzione del reddito;
- moltiplicato per un coefficiente legato al numero di figli fiscalmente a carico.
Importi base e limiti
| Reddito | Importo base |
| > 75.000 e fino a 100.000 € | 14.000 € |
| Oltre 100.000 € | 8.000 € |
L’importo base viene moltiplicato per un coefficiente:
- 0,5 → nessun figlio a carico
- 0,7 → un figlio
- 0,85 → due figli
- 1 → tre o più figli o almeno un figlio con disabilità
Il limite così determinato si applica alla quasi totalità degli oneri detraibili.
Restano escluse, tra le principali eccezioni, le spese sanitarie.
Secondo livello – Redditi superiori a 120.000 euro
(Art. 15, comma 3-bis TUIR – in vigore dal 2020)
Per i redditi superiori a 120.000 euro, le detrazioni di cui all’art. 15 TUIR spettano in misura progressivamente ridotta secondo il rapporto:
(240.000 – reddito complessivo) / 120.000
- fino a 120.000 € → detrazioni piene
- tra 120.000 e 240.000 € → detrazioni ridotte proporzionalmente
- oltre 240.000 € → detrazioni azzerate (salve eccezioni)
Restano escluse dalla parametrazione:
- spese sanitarie;
- interessi su mutui agrari;
- interessi su mutui prima casa;
- interessi per costruzione/ristrutturazione abitazione principale.
La circolare 6/E/2025 ha chiarito che, per i redditi tra 120.000 e 240.000 euro, prima si determina il limite ai sensi dell’art. 16-ter TUIR e successivamente si applica la riduzione proporzionale.
Terzo livello – Redditi superiori a 200.000 euro
(Dal 1° gennaio 2026 – art. 16-ter, comma 5-bis TUIR)
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro:
- la detrazione complessiva spettante è ulteriormente ridotta di 440 euro.
In sostanza, il beneficio massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota viene neutralizzato attraverso una corrispondente riduzione delle detrazioni.
La riduzione si applica a:
- oneri detraibili al 19% (art. 15 TUIR e altre norme), escluse le spese sanitarie;
- erogazioni liberali ai partiti politici (26%);
- premi assicurativi contro il rischio di eventi calamitosi (90%).
Attenzione al calcolo del reddito
Ai fini della soglia dei 200.000 euro:
- si esclude il reddito dell’abitazione principale;
- si includono:
- redditi soggetti a cedolare secca;
- redditi in regime forfetario;
- quota ACE;
- altri redditi rilevanti ai sensi dell’art. 8 TUIR.
La circolare 6/E/2025 conferma tali inclusioni.
IRPEF 2026 – Sintesi per fascia di reddito
| Fascia di reddito | Effetto principale |
| Fino a 28.000 € | Nessuna modifica |
| 28.000 – 50.000 € | Aliquota ridotta al 33% |
| Oltre 50.000 € | Beneficio massimo teorico 440 € |
| Oltre 75.000 € | Limite agli oneri detraibili |
| Oltre 120.000 € | Riduzione proporzionale detrazioni |
| Oltre 200.000 € | Riduzione ulteriore di 440 € |
Adeguamento delle addizionali regionali e comunali
La Legge di Bilancio 2026 proroga al 2028 il regime transitorio per l’adeguamento delle addizionali ai nuovi scaglioni.
Le Regioni e i Comuni potranno continuare ad applicare i “vecchi” scaglioni:
- fino a 15.000 €
- 15.000 – 28.000 €
- 28.000 – 50.000 €
- oltre 50.000 €
In caso di mancata delibera entro i termini, si applicano automaticamente le aliquote dell’anno precedente.
La ratio, come chiarito dalla circolare 4/E/2025, è garantire continuità e semplificazione.
Impatto per imprese, professionisti e lavoratori
Lavoratori dipendenti
- applicazione immediata della nuova aliquota nelle ritenute 2026;
- possibili adeguamenti software;
- conguagli successivi.
Imprenditori individuali e soci di società di persone
- beneficio pieno fino a 200.000 €;
- neutralizzazione oltre tale soglia.
Imprese strutturate
- aggiornamento sistemi paghe;
- simulazioni per dirigenti con redditi elevati;
- attenzione alla comunicazione interna.
Artigiani e microimprese
- verifica dell’impatto sulla propria IRPEF personale;
- monitoraggio dei limiti alle detrazioni;
- attenzione alla stratificazione normativa.
Conclusione
La riduzione dell’aliquota dal 35% al 33% rappresenta solo il primo livello della riforma.
Il vero cambiamento riguarda la struttura delle detrazioni:
- limite parametrato oltre 75.000 euro;
- riduzione proporzionale oltre 120.000 euro;
- neutralizzazione oltre 200.000 euro.
Non si tratta di una semplice “riduzione delle tasse”, ma di una revisione articolata dell’imposizione personale, con effetti differenziati a seconda della fascia reddituale.
Per imprese e contribuenti, la parola chiave è una sola: simulazione preventiva.
Fonte: edotto.com

