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8 Maggio 2026

Tutela della maternità e sicurezza sul lavoro: obblighi e responsabilità per il datore di lavoro

Con l’avvicinarsi della Festa della Mamma, diventa particolarmente importante richiamare l’attenzione delle aziende sul tema della tutela della lavoratrice madre e della sicurezza durante la gravidanza.

Il riferimento normativo principale resta il D.Lgs. 151/2001, Testo Unico sulla maternità e paternità, che impone al datore di lavoro specifici obblighi di prevenzione e protezione nei confronti delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Per i datori di lavoro e per gli RSPP, la gestione della maternità non deve essere considerata esclusivamente un adempimento burocratico, ma una misura concreta di tutela della salute e della dignità della lavoratrice.

Nel comparto agricolo, ad esempio, il tema assume particolare rilevanza. Le lavoratrici impegnate in attività di raccolta, movimentazione manuale dei carichi, utilizzo di prodotti fitosanitari, esposizione prolungata agli agenti atmosferici, vibrazioni o posture incongrue possono essere esposte a rischi incompatibili con lo stato di gravidanza.

Il D.Lgs. 151/2001 prevede che il datore di lavoro:

  • valuti preventivamente i rischi specifici per la gravidanza;
  • modifichi temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro;
  • adibisca la lavoratrice ad altre mansioni compatibili;
  • richieda, quando necessario, l’interdizione anticipata dal lavoro.

Tra le attività generalmente vietate o incompatibili durante la gravidanza rientrano:

  • movimentazione manuale dei carichi;
  • esposizione a sostanze chimiche pericolose, pesticidi o fitofarmaci;
  • lavori in ambienti con esposizione ad agenti biologici;
  • attività con esposizione a vibrazioni meccaniche o rumori elevati;
  • lavori in quota;
  • attività che comportano elevato affaticamento fisico;
  • posture incongrue mantenute per tempi prolungati;
  • turni notturni.

Qualora il rischio non possa essere eliminato mediante modifica delle mansioni o trasferimento ad altra attività compatibile, il datore di lavoro deve attivare la procedura di interdizione anticipata presso gli enti competenti.

L’astensione anticipata può essere concessa:

  • in presenza di gravi complicanze della gravidanza;
  • quando le condizioni di lavoro risultano pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del nascituro;
  • quando non è possibile assegnare mansioni sicure e compatibili.

Per quanto riguarda i tempi della maternità obbligatoria, la normativa prevede normalmente:

  • 2 mesi prima della data presunta del parto;
  • 3 mesi dopo il parto.

La lavoratrice può tuttavia usufruire della flessibilità prevista dalla legge, continuando a lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza e beneficiando successivamente di 4 mesi dopo il parto, previa certificazione medica.

In alcuni casi specifici è inoltre possibile lavorare fino al parto e usufruire dell’intero congedo nei 5 mesi successivi alla nascita del bambino.

Al termine della maternità obbligatoria, la lavoratrice rientra normalmente in servizio, mantenendo comunque il diritto ai congedi parentali e ai riposi giornalieri per allattamento previsti dalla normativa vigente.

È importante ricordare che la valutazione dei rischi deve essere aggiornata e integrata nel DVR, con particolare attenzione alle mansioni vietate durante la gravidanza.

Una corretta gestione della maternità in azienda consente non solo di prevenire infortuni e malattie professionali, ma anche di promuovere un ambiente di lavoro più responsabile e sostenibile.

La sicurezza sul lavoro passa anche dalla capacità dell’organizzazione di tutelare i momenti più delicati della vita dei lavoratori.