Consulenza e soluzioni integrate per il mondo del lavoro

NOTIZIE

3 Novembre 2023

SICUREZZA SUL LAVORO: DA OTTOBRE SANZIONI PIÙ ALTE PER LE VIOLAZIONI

La rivalutazione delle sanzioni per le violazioni sulla sicurezza sul lavoro si applica a partire dal 6 ottobre 2023.

Questa la data della pubblicazione del decreto direttoriale sul sito del Ministero del Lavoro. Il chiarimento arriva nella nota n. 724 del 30 ottobre dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il DD del ministero ha rivalutato del 15,9 per cento gli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Dlgs n. 81 del 2008.

Il Ministero del Lavoro con il decreto direttoriale n. 111 emanato lo scorso 20 settembre ha rivalutato le sanzioni, penali e amministrative, che si applicano in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nello specifico, come si legge nel testo, dal 1° luglio 2023 le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il decreto legislativo n. 81/2008, sono rivalutate del 15,9 per cento.

Secondo quanto previsto dal TU, infatti, le ammende e le sanzioni sono rivalutate ogni cinque anni con un apposito decreto in misura pari all’indice dei prezzi al consumo ISTAT .

Tale variazione, registrata nel quinquennio 2019- 2023, è stata pari al 15,9 per cento e pertanto le ammende riferite alle contravvenzioni sono rivalutate nella stessa misura.

Sicurezza sul lavoro: la rivalutazione delle sanzioni decorre dal 6 ottobre 2023

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 724 del 30 ottobre, fornisce alcuni chiarimenti in merito al termine di decorrenza delle nuove sanzioni rivalutate.

Le indicazioni arrivano per fugare ogni dubbio derivante dalle diverse date di riferimento, cioè il termine indicato nel decreto, il 1° luglio 2023, la data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro, il 6 ottobre 2023, e quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 16 ottobre 2023.

Ebbene, l’INL sottolinea come la data di riferimento, a cui bisogna fare riferimento per le nuove sanzioni, è quella della pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro, quindi il 6 ottobre 2023.

Questo per l’applicazione del principio di irretroattività dei provvedimenti sanzionatori più rigidi, che riguardano sia le violazioni punite penalmente sia quelle punite in via amministrativa.

Non si dovrà fare riferimento alla data di verbalizzazione dell’accertamento quanto alla data in cui il fatto o l’illecito viene commesso, per il quale si applicherà la pena o la sanzione corrispondente in vigore in quel momento.

Pertanto, per le violazioni commesse prima del 6 ottobre 2023 si dovrà fare riferimento alle sanzioni in vigore prima della rivalutazione.

“l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono “propriamente sanzione”.”

Su questo, l’Ispettorato si riserva di fornire specifiche indicazioni con ulteriori chiarimenti.

Fonte: InformazioneFiscale.it