Introduzione
Uno dei dubbi più ricorrenti nelle aziende riguarda la gestione delle macchine “datate”:
È ancora sicura? È conforme alla normativa? Deve essere sostituita?
La risposta non dipende solo dall’anno di costruzione, ma dal quadro normativo applicabile e dal livello di sicurezza effettivo garantito nel tempo.
Per orientarsi correttamente è necessario distinguere tra:
- macchine ante 1996;
- macchine post 1996 (oggi disciplinate dal Regolamento Macchine (UE) 2023/1230).
Perché il 1996 è una data chiave
Il 1996 segna l’entrata in vigore della prima Direttiva Macchine europea, poi evoluta nella Direttiva 2006/42/CE e oggi sostituita dal Regolamento (UE) 2023/1230.
Da quel momento, le macchine immesse sul mercato devono:
- essere marcate CE;
- rispettare i Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS);
- essere accompagnate da Dichiarazione UE di Conformità;
- essere corredate di manuale di istruzioni.
Il Regolamento 2023/1230 ha rafforzato questi principi, introducendo maggiore uniformità applicativa a livello europeo ed estendendo l’attenzione anche a sistemi digitali e software che incidono sulla sicurezza.
Tuttavia, il destinatario diretto del Regolamento è il fabbricante.
Per il datore di lavoro il riferimento centrale resta il D. Lgs. 81/2008.
Il quadro normativo per le aziende
Nel contesto aziendale, la disciplina dell’uso delle macchine è contenuta nel Titolo III del D. Lgs. 81/2008.
In particolare:
- Art. 70
Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle disposizioni legislative applicabili o, in assenza, ai requisiti generali di sicurezza (Allegato V). - Art. 71
Il datore di lavoro deve:- mettere a disposizione attrezzature idonee e sicure;
- garantire installazione e utilizzo corretti;
- effettuare manutenzione e controlli periodici;
- assicurare l’uso conforme alle istruzioni del costruttore.
Gli Allegati V e VI stabiliscono i requisiti minimi di sicurezza e le condizioni d’uso.
Il principio fondamentale è chiaro:
l’età della macchina non elimina l’obbligo di garantire sicurezza nel tempo.
Macchine ante 1996: obblighi e valutazione del rischio
Le macchine costruite prima del 1996:
- non sono soggette a marcatura CE;
- non rientrano nei requisiti originari della Direttiva Macchine (oggi Regolamento).
Possono però essere utilizzate solo se rispettano i requisiti di sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008.
Il datore di lavoro deve:
- inserirle nella valutazione dei rischi (DVR);
- verificare la conformità ai requisiti dell’Allegato V;
- garantire la presenza di protezioni e dispositivi di sicurezza adeguati;
- valutare eventuali adeguamenti tecnici secondo le più recenti norme EN, se utili alla riduzione del rischio.
La mancanza di marcatura CE non è di per sé un’irregolarità, ma impone una valutazione tecnica più approfondita.
Macchine post 1996: marcatura CE e responsabilità gestionale
Le macchine immesse sul mercato dopo il 1996 (oggi disciplinate dal Regolamento 2023/1230) devono essere:
- progettate e costruite secondo i RESS;
- accompagnate da dichiarazione di conformità;
- corredate di istruzioni per l’uso.
Tuttavia, la presenza della marcatura CE non esonera il datore di lavoro da responsabilità.
È necessario verificare che:
- la macchina sia installata correttamente;
- sia utilizzata secondo le istruzioni del fabbricante;
- sia sottoposta a manutenzione e controlli periodici (art. 71);
- non siano state effettuate modifiche non autorizzate.
Modifiche, protezioni e ritmi di lavoro: i rischi più frequenti
Indipendentemente dall’anno di costruzione, esistono criticità ricorrenti:
- rimozione o disattivazione di protezioni;
- modifiche strutturali non valutate;
- aumento dei ritmi produttivi oltre i limiti previsti dal costruttore.
Queste situazioni:
- compromettono la conformità originaria;
- aumentano il rischio infortunistico;
- espongono il datore di lavoro a responsabilità civili e penali.
Una modifica che incide sulla sicurezza può configurare una nuova immissione sul mercato, con implicazioni rilevanti.
Implicazioni per DVR e controlli ispettivi
Nel Documento di Valutazione dei Rischi devono emergere chiaramente:
- tipologia e anno di costruzione della macchina;
- presenza o assenza di marcatura CE;
- misure di prevenzione adottate;
- programma di manutenzione e controlli;
- eventuali adeguamenti tecnici effettuati.
In sede ispettiva, non viene valutata solo la documentazione, ma la coerenza tra progettazione, utilizzo reale e misure di prevenzione adottate.
Conclusione
La distinzione tra macchine ante e post 1996 è importante sotto il profilo documentale e normativo, ma il vero criterio di valutazione resta uno solo:
la sicurezza effettiva dell’attrezzatura nel contesto aziendale in cui opera. Il Regolamento (UE) 2023/1230 rafforza la sicurezza in fase di progettazione; il D. Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di garantire che quella sicurezza sia mantenuta nel tempo.

