Consulenza e soluzioni integrate per il mondo del lavoro

NOTIZIE

19 Luglio 2024

Inps, assistenza fiscale 2024 e verifica dei conguagli

L’Istituto Previdenziale rende noto che per il 2024 continuerà a fornire assistenza fiscale ai propri sostituiti che hanno indicato l’Inps nel modello 730 e di conseguenza provvederà ad effettuare le operazioni di conguaglio nei termini previsti.

Ambito di applicazione

L’Inps può prestare assistenza fiscale solo se esiste, nell’anno in cui viene presentato il modello 730, un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante. Va precisato che, questo rapporto non ricorre per:

le prestazioni esenti da imposte (pensioni erogate a vittime del terrorismo) ovvero le prestazioni assistenziali (assegni sociali);

le prestazioni cessate in data antecedente al 1° aprile 2024.

I modelli 730/4 sono trasmessi dall’Agenzia delle Entrate all’Inps e riportano i conguagli fiscali derivanti dall’abbinamento della dichiarazione 730, da applicare alle prestazioni erogate al dichiarante.

Se nell’anno corrente il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini Irpef (pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione Naspi), l’Inps gestirà le risultanze contabili del modello 730/4.

Diversamente, se il dichiarante è beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a rifiutare le risultanze per mezzo della procedura di diniego.

 Sono esclusi dall’assistenza fiscale i titolari, in via esclusiva, di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, delle indennità una tantum e coloro che, nell’anno corrente non hanno percepito alcuna prestazione.

Per i casi di incapienza derivante dalla cessazione della prestazione ovvero nei casi di prestazione divenuta esente, l’Agenzia delle Entrate ha previsto a uso esclusivo dell’Inps tre codici di diniego:

  • codice CP, conguaglio non possibile parziale;
  • codice CT, conguaglio non possibile totale;
  • codice ES, diniego per soggetti residenti all’estero.

Assistenza fiscale (730/4): servizio online al cittadino

I contribuenti possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4)”: servizi al cittadino” disponibile sul sito istituzionale o attraverso l’app “INPS mobile”.

In particolare, il servizio consente ai contribuenti di:

  • verificare l’avvenuta ricezione dei dati dall’Agenzia delle Entrate;
  • confermare i conguagli sulle prestazioni percepite;
  • visualizzare eventuali dinieghi;
  • consultare gli importi delle trattenute e dei rimborsi effettuati mensilmente.

Oltre alla funzione di consultazione è possibile altresì:

  • trasmettere online l’annullamento o la variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di operazione congiunta, entro il 10 ottobre 2024;
  • richiedere all’Inps di effettuare il diniego della gestione della dichiarazione laddove il dichiarante abbia indicato erroneamente l’Istituto quale sostituto d’imposta;

Risultanze contabili e rateazione

Qualora l’Istituto non riesca a completare il conguaglio a debito del modello 730/4, verrà inviata una comunicazione agli interessati o ai loro eredi, invitandoli a versare autonomamente gli importi residui dovuti all’Agenzia delle Entrate.

L’impossibilità di completare i conguagli sarà comunicata anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione dei redditi.

Il termine ultimo per la rateazione dei conguagli a debito è fissato per il rateo di prestazione erogato nel mese di novembre 2024.

L’Istituto chiarisce che, la dichiarazione dei redditi tramite modello 730 deve essere presentata entro il 30 settembre 2024. Per determinare il numero di rate per il pagamento dei debiti d’imposta (saldo e primo acconto), il dichiarante deve considerare sia il termine di novembre 2024 sia i tempi necessari per l’elaborazione delle prestazioni erogate dall’Istituto. Se l’Inps riceve la risultanza contabile dopo giugno 2024, il numero di rate disponibili per il pagamento del debito sarà calcolato in base ai mesi intercorrenti tra la data di elaborazione delle prestazioni e novembre 2024.

Le somme a credito non rimborsate possono essere dichiarate nel 2025 o richieste come rimborso.

Fonte: Edotto.com