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17 Maggio 2024

Bonus 500 euro e sgravi assunzioni per start up under 35

L’articolo 21 del decreto Coesione n. 60 2024 introduce numerosi incentivi per le nuove attività imprenditoriali avviate in particolare da giovani  e in specifici settori produttivi, con misure diverse tra nord-centro e Sud Italia.

Vediamo in particolare le agevolazioni descritta all’art 21  riguardano  soggetti disoccupati  under 35 che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale nell’ambito di  settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale  ed ecologica.

Si attende un decreto attuativo entro 30 giorni e l’approvazione della Commissione europea .

Vediamo intanto più in dettaglio in cosa consistono i nuovi  incentivi , e  i requisiti necessari per accedere.

Le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale,  a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025,  un’attività imprenditoriale  nell’ambito dei settori strategici per

  • lo sviluppo di  nuove tecnologie e
  • la transizione digitale ed ecologica

potranno chiedere

  • per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028,
  • per i dipendenti  under 35 assunti a tempo indeterminato dall’1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025, 

l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.

Il limite massimo di esonero è pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Andranno comunque  rispettati i limiti della spesa autorizzata  i  vincoli territoriali e i criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

L’esonero non comporterà modifiche al computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori .

L’esonero contributivo  non è cumulabile con altre agevolazioni contributive mentre sarà integralmente compatibile con la maxideduzione IRES prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre  2023, n. 216 .

Da notare che la norma specifica che lo sgravio non  avrà effetto  sugli acconti delle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2028 , cioe non si avrà una maggiore  imposizione  fiscale a causa delle minore contribuzione previdenziale versata.

 I dettagli operativi saranno comunque specificati da un prossimo  decreto ministeriale.

L’art 21 del DL Coesione prevede inoltre la possibilità di  avere un contributo anticipato  dall’INPS per la nuova attività (una sorta di “ministipendio”) per il  giovane  imprenditore :

  • pari a 500 euro mensili
  • per la durata massima di tre anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) ;

il contributo viene erogato in forma anticipata annualmente e non concorre alla formazione del  reddito imponibile.

Il beneficio è riconosciuto nel limite delle risorse  stanziate.

 Anche per tale beneficio  si  devono attendere ulteriori specificazioni dal decreto ministeriale e dal documento di istruzioni INPS  nonché la clausola che subordina l’efficacia della misura all’autorizzazione della Commissione  europea.

La norma precisa i  limiti di spesa separati per le due tipologie di beneficio.

 In particolare,

  1. per  il riconoscimento dell’esonero  contributivo è previsto  un limite di spesa pari a 5 milioni di euro  per l’anno 2024, a 39,5 milioni per l’anno 2025, a 58,8 milioni per l’anno 2026, a 53,7 milioni per l’anno 2027 e a 19,3 milioni per l’anno 2028.
  2. per il  riconoscimento del  bonus 500 euro è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 1,8 milioni di  euro per l’anno 2024, a 14,1 milioni per l’anno 2025, a 21,0 milioni per l’anno  2026, a 19,2 milioni per l’anno 2027 e a 6,9 milioni per l’anno 2028.

L ’INPS provvederà  al  monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa  totale  circa 220 milioni  di euro  fornendo i risultati d al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze e interromperà eventualmente l’accoglimento delle  domande  di accesso.

Fonte: Fiscoetasse.com