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14 Novembre 2025

Assunzioni agevolate: come funziona l’obbligo di pubblicazione sul SIISL dal 2026

A decorrere dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro privati che intendono effettuare assunzioni beneficiando di agevolazioni contributive sono obbligati a pubblicare la posizione lavorativa disponibile sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale. Si tratta di un nuovo adempimento previsto dal decreto Salute e Sicurezza. Il SIISL fornirà al datore di lavoro i dati autocertificati del lavoratore prescelto che lo stesso intende assumere con lo scopo di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro. Nello specifico, per quale tipologia di assunzioni spetta l’obbligo?

Con una norma contenuta nell’art. 14 del D.L. n. 159/2025, a partire dal 1° aprile 2026, per tutte le assunzioni che fruiscono di benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, i datori di lavoro privati che intendono assumere personale dipendente, sono obbligati a pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale (SIISL) previsto dall’art. 5 del D.L. n. 48/2023.

Tale sistema è stato creato dall’INPS ed è gestito dal Ministero del Lavoro: esso ha come obiettivo quello di favorire:

a) la trasparenza del mercato del Lavoro;

b) il rispetto delle pari opportunità tra i lavoratori;

c) il rafforzamento delle misure di tutela e di sicurezza sul lavoro;

d) il monitoraggio degli effetti dell’intervento pubblico.

Le modalità attuative della disposizione saranno individuate da un D.M. del Ministro del Lavoro al termine di un iter procedimentale che vede coinvolte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e la Conferenza permanente Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del

D.L. n. 159/2025 (ossia entro il 30 dicembre p.v.): termine che come accade sempre in tali casi è da intendersi ordinatorio (comma 5).

Ovviamente, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni restano, pienamente, in vigore i principi fissati “in primis” nell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e nell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015, con un particolare onere per il datore, finalizzato al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La comunicazione, una volta ricevuta e verificata nei contenuti, viene messa a disposizione del datore di lavoro che intende costituire il rapporto di lavoro con il lavoratore prescelto. L’obiettivo che scaturisce da tale onere è quello di mettere a disposizione dei datori di lavoro uno strumento finalizzato alla conoscenza di nuove risorse. Sotto questo aspetto è chiaro il contenuto del comma 3: il SIISL fornisce al datore di lavoro i dati autocertificati del lavoratore prescelto che lo stesso intende assumere, con lo scopo di “rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro”.

Per quali assunzioni spetta l’obbligo di pubblicazione sul SIISL?

La norma parla di obbligatorietà correlata ad assunzioni ove sono previste agevolazioni contributive, comunque denominate: di conseguenza, a partire dal prossimo 1° aprile, vi rientreranno tutte quelle in cui vi sono benefici di natura contributiva sia che si presentino ” o che siano “strutturali”.

Non vi rientra la contribuzione prevista per i contratti di apprendistato, definita “propria” dalla circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro e fatta propria nei mesi successivi dall’INPS, in quanto frutto di una decisione politica finalizzata a favorire l’occupazione giovanile.

Il SIISL come sistema di comunicazione per le assunzioni

Il comma 2 pone sempre più il SIISL al sistema delle comunicazioni per le assunzioni: a partire dal 1°aprile i datori di lavoro e gli intermediari abilitati ed autorizzati potranno trasmettere le comunicazioni obbligatorie previste dall’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 che, attualmente, si fanno attraverso la funzionalità “CO”, per il tramite del SIISL, pur se non si richiedono agevolazioni contributive.

Appare opportuno correlare queste disposizioni con un’altra presente nell’art. 3 che concerne la tutela nei lavori in edilizia con speciale riguardo all’appalto ed al subappalto: dal 1° gennaio 2026 viene introdotto l’obbligo del badge con codice univoco anticontraffazione e con una serie di altri dati. Se i lavoratori verranno assunti mediante il SIISL, la tessera di riconoscimento, in modalità digitale, sarà prodotta e resa disponibile, in maniera automatica dalla piattaforma, secondo le modalità previste da un D.M. del Ministro del Lavoro, sentito il Garante per la Privacy e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro il 30 dicembre 2025.

Anche le Agenzie di Lavoro sono interessate dalla norma: a partire dal 1° aprile 2026: il comma 4 afferma che saranno tenute alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni lavorative che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati, potranno accedere alla piattaforma per individuare i soggetti idonei a soddisfare le posizioni lavorative pubblicate.

Il successivo comma 6 prevede l’iscrizione sul SIISL dei lavoratori extra comunitari (c’è un richiamo specifico all’art. 23 del D.L.vo n. 286/1988) che hanno frequentato corsi di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine con lo scopo di un proficuo inserimento nei settori produttivi del nostro Paese. Si tratta di corsi inseriti in programmi approvati dal Ministero del Lavoro o da altre strutture pubbliche centrali e periferiche, da organizzazioni sindacali datoriali o dei lavoratori, nonchè da organismi internazionali, da enti ed associazioni operanti da almeno un triennio nel settore dell’immigrazione. L’ingresso di tali lavoratori è (comma 2-bis dell’art. 23) al di fuori delle c.d. “quote”. L’iscrizione avviene per il tramite dei soggetti che hanno promosso i programmi.

Modalità attuative

Le modalità attuative della disposizione sono rimandate ad un D.M. “concertato” tra i Ministri del Lavoro, dell’Interno e degli Affari Esteri, che dovrebbe essere adottato entro il 30 novembre p.v.

Il successivo comma 7 prevede la presenza del Ministro del Lavoro, come componente, nel Comitato per il coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale, ove oltre al Presidente del Consiglio, sono inseriti un certo numero di Capi dei Dicasteri e che è previsto dall’art. 19, comma 2, della legge n. 132/2025.

Da ultimo, a mo’ di chiosa, il comma 8 stabilisce che l’attuazione dell’art. 14 deve essere “a costo zero” per la finanza pubblica, dovendosi provvedere unicamente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

FONTE: Ipsoa.it