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31 Marzo 2023

UTILIZZO SICURO DEI DIISOCIANATI: OBBLIGO FORMATIVO ENTRO IL 24 AGOSTO 2023

I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici. Sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, … a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive.
La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante; essa si sviluppa con modalità imprevedibili – vale a dire senza una precisa latenza o correlazione tra intensità dell’esposizione e comparsa degli effetti –, ed anche il contatto cutaneo può contribuire. I diisocianati organici maggiormente in uso – come il TDI, l’MDI o l’HMDI – non sono molecole particolarmente volatili, ma lo diventano in processi di nebulizzazione e schiumatura o in applicazioni a caldo, originando assorbimento per via inalatoria e attraverso la cute esposta.
La valutazione effettuata nell’ambito dei passaggi di approfondimento REACH ha evidenziato a livello UE la comparsa di oltre 5.000 casi all’anno di nuove malattie professionale da sensibilizzazione imputabili a isocianati – un numero che è stato considerato socialmente inaccettabile. L’introduzione di un valore limite di esposizione professionale – una delle misure opzionate per un adeguato controllo dei rischi di sostanze emerse come particolarmente preoccupanti – non è stato ritenuto un provvedimento sufficientemente appropriato nella fattispecie, poiché per i meccanismi di sensibilizzazione non è possibile definire valori limiti effettivamente health-based. L’introduzione di una specifica restrizione sugli utilizzi professionali e industriali di questi prodotti è iniziata nel 2016, per concludersi nel 2020 con l’emanazione del Regolamento (UE) 2020/1149, in vigore da quest’anno.

La restrizione n. 74 dell’allegato XVII del REACh riguarda infatti i diisocianati (si veda elenco a questo link alla voce n. 74) o i prodotti che li contengono. Notevoli sono già oggi, e saranno anche nel 2023, le ripercussioni di questa restrizione, basata sulle rilevazioni dei casi di asma professionale correlata a diisocianati in tutta Europa.

Il primo obbligo riguarda chi decide di immettere in commercio, in UE, questi prodotti: a partire dal 24 febbraio scorso non è più possibile immettere sul mercato questi composti in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati liberi, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,
oppure
b) il fornitore garantisca che il destinatario dei prodotti a base di diisocianati disponga di informazioni sui requisiti obbligatori di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.
L’obbligo conseguente per gli utilizzatori a valle dei prodotti così etichettati riguarda invece una specifica formazione quinquennale, da completare con esito positivo entro il 24 agosto 2023, che prevede un modulo di formazione generale e eventuali moduli intermedio ed avanzato per alcuni specifici utilizzi:
• Formazione base per tutti gli usi industriali e professionali;
• Formazione intermedia per i seguenti usi: — manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); — applicazione a spruzzo in cabina ventilata; — applicazione con rullo; — applicazione con pennello; — applicazione per immersione o colata; — trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi; — pulitura e rifiuti; — qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;
• Formazione avanzata per i seguenti usi: — manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi); — applicazioni per fonderie; — manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature; — manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C); — applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri); — qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.