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NOTIZIE

24 Marzo 2023

TIROCINIO FRAUDOLENTO: PERCHÉ NON È POSSIBILE RICORRERE AL COMITATO PER I RAPPORTI DI LAVORO

Il datore di lavoro, nel caso di contestazione da parte degli ispettori di utilizzo fraudolento del tirocinio, non può proporre ricorso amministrativo al Comitato per i rapporti di lavoro. E’ quanto chiarito dall’INL con la nota n. 453 del 2023. Secondo l’Ispettorato, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta, in questo caso, direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo non procede con la redazione di un verbale unico di accertamento e notificazione ma con il diverso provvedimento della prescrizione obbligatoria. Pertanto, al contravventore non resta che ottemperare la prescrizione oppure rivolgersi all’Autorità Giudiziaria alla quale il personale ispettivo ha l’obbligo di riferire la notizia di reato.
Nell’ipotesi di fraudolenza del tirocinio non è possibile proporre ricorso amministrativo al Comitato per i rapporti di lavoro: è quanto afferma l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 453 dell’8 marzo 2023 nel fornire, ai propri uffici periferici, chiarimenti in ordine alla possibilità di promuovere ricorsi ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 avverso gli atti di contestazione del personale ispettivo.
Definizione e disciplina
Il tirocinio è definito dalla legge come un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale e ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale prestazione, per espressa previsione di legge, non costituisce un rapporto di lavoro. Quando il tirocinio è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto si definisce curriculare. Quando si colloca al di fuori di tali percorsi ed è finalizzato, invece, a favorire l’inserimento/reinserimento lavorativo dei soggetti viene definito extracurriculare.

Al fine di contrastare ogni forma di abuso e di utilizzo fraudolento dell’istituto, la
Legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) è intervenuta abrogando la precedente disciplina contenuta nei commi 34, 35 e 36, dell’art. 1 della Legge n. 92/2012 e promuovendo un riordino generale dei tirocini extracurriculari, anche in ragione della relativa crescente diffusione. In particolare, il comma 721 dell’art. 1 assegnava 180 giorni di tempo (fino al 30 giugno 2022) al Governo e alle Regioni per la sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di un accordo per la definizione di nuove linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari. Fino al recepimento, da parte delle Regioni, delle nuove linee guida restano, tuttavia, in vigore le precedenti regolamentazioni regionali.
Indennità di partecipazione
Come già previsto nella previgente disciplina, il soggetto ospitante deve corrispondere, al tirocinante che svolge un percorso diverso da quello curriculari, una congrua indennità di partecipazione, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta (art. 1, co. 721, lett. b). Al riguardo l’INL, nella nota n. 530/2022, ha evidenziato come, in caso di mancata corresponsione, trova applicazione a carico del trasgressore una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.
Obblighi comunicativi e prevenzionistici
Come ribadito dall’INL, l’obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi dell’
art. 9-bis, co. 2, del D.L. n. 510/1996 (conv. dalla Legge n. 608/1996), riguarda soltanto i tirocini extracurriculari. Per quanto riguarda gli obblighi prevenzionistici, il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Difatti, l’ art. 2, co. 1, lett. a), del TUSL parifica alla figura del lavoratore “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (…)”, con ciò determinando l’applicazione integrale delle tutele previste in favore dei lavoratori dipendenti.
Tirocinio fraudolento
Allo scopo di evitare deprecabili forme di abuso e di impiego distorto di questo apprezzabile istituto formativo, dal 1° gennaio 2022 la
Legge n. 234/2021 ha introdotto il reato di tirocinio svolto in modo fraudolento. Difatti, l’art. 1, co. 723, prevede che il tirocinio non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. In caso contrario, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio irregolare. Resta in ogni caso salva ed impregiudicata la possibilità, da parte del tirocinante, di chiedere in via giudiziale, nella forma prevista dall’art. 414 C.p.c., il riconoscimento di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto ospitante.
Al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, conseguentemente, la condotta fraudolenta del soggetto ospitante, il personale ispettivo deve fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative fornite dall’INL con la
circ. n. 8/2018. Come chiarito dall’INL nella nota n. 1451 dell’11 luglio 2022, ai fini della contestazione del reato in questione è sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si sia svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto la fraudolenza consiste, secondo il dettato normativo, proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti.
Poiché si tratta di una violazione penale di tipo contravvenzionale punita con l’ammenda, verrà applicato il provvedimento di prescrizione obbligatoria previsto dall’ art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 finalizzato proprio alla cessazione del tirocinio fraudolento. In proposito, si rammenta che con la prescrizione l’ispettore del lavoro, in qualità di Ufficiale di P.G., impartisce al contravventore, con atto scritto, le direttive per porre rimedio alle irregolarità riscontrate, fissando un termine (massimo 6 mesi) per la relativa regolarizzazione. Nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine, il personale ispettivo verificherà se la violazione è stata eliminata nei modi e nei termini indicati nel provvedimento. In caso di ottemperanza alla prescrizione il procedimento sanzionatorio si conclude col pagamento, entro 30 giorni, di una sanzione amministrativa pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione (nel caso che ci occupa 12,50 euro per ogni tirocinante e per ciascuna giornata di impiego fraudolento) ed il reato si estingue. In caso di inottemperanza, invece, viene data, entro 90 giorni, comunicazione dell’inadempimento all’Autorità giudiziaria ed al contravventore e il procedimento penale – nel frattempo sospeso – riprende il suo corso. In caso di accertata irregolarità del rapporto, non troveranno applicazione le sanzioni amministrative usualmente applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione quali, ad esempio, l’omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la mancata consegna della lettera di assunzione e dell’informativa prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997 e s.m.i. (cfr. INL n. 1451/2022). Sotto il profilo contributivo, l’accertata presenza di un tirocinio fraudolento comporterà l’addebito, con apposito verbale, della contribuzione piena a carico del soggetto ospitante. Difatti, nel solco già tracciato con la circ. INL n. 10/2018 per l’ipotesi di somministrazione illecita/fraudolenta, il personale ispettivo determinerà, ai sensi dell’art. 1, co. 1, DL n. 338/1989, l’imponibile contributivo per l’intero periodo dello pseudo tirocinio avendo riguardo ai livelli retributivi individuati dal CCNL applicato del soggetto ospitante e gli addebiterà, in qualità di datore di lavoro di fatto, i relativi oneri. Difatti, come rammenta l’INL nella nota n. 1451/2022, il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Istituto trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro. Conseguentemente, il rapporto previdenziale è sottratto alla disponibilità delle parti ed il relativo recupero contributivo va effettuato anche nel caso in cui il lavoratore decida di non rivendicare il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in capo al soggetto ospitante.
Ricorso contro il verbale del personale ispettivo
In linea generale, avverso i verbali di accertamento del personale ispettivo dell’INL e i verbali di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, è ammessa la possibilità di proporre un ricorso gerarchico al Comitato per i rapporti di lavoro costituito presso ciascun Ispettorato interregionale del lavoro (art. 17, D.Lgs. n. 124/2004). In merito alla possibilità di proporre ricorso amministrativo da parte dei destinatari del verbale di prescrizione per utilizzo fraudolento del tirocinio, l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la recente nota n. 453 dell’8 marzo 2023, ha escluso la cognizione del Comitato per i rapporti di lavoro.
Difatti, secondo l’Agenzia, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta, in questo caso, direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo non procede con la redazione di un verbale unico di accertamento e notificazione ma con il diverso provvedimento della prescrizione obbligatoria. Difatti, se e nella misura in cui il contravventore ottempera al provvedimento e paga la relativa sanzione amministrativa pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione, si avrà, come detto, l’estinzione del relativo reato in via amministrativa. Pertanto, al contravventore non resta che ottemperare la prescrizione oppure rivolgersi all’Autorità Giudiziaria alla quale il personale ispettivo, in qualità di Ufficiale di P.G., ha l’obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p. Del resto, in passato tale indicazione l’INL aveva già fornito al proprio personale con la nota n. 1551 del 13 ottobre 2021 per mezzo della quale si escludeva la possibilità di fare ricorso al suddetto Comitato a seguito di verbali che accertano esternalizzazioni illecite (art. 18, co. 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003) coi quali, analogamente al tirocinio fraudolento, l’organo ispettivo non costituisce automaticamente alcun rapporto di lavoro. Difatti, in questi casi, la decisione in tal senso è rimessa alla potestà del lavoratore interessato che può liberamente decidere di ricorrere al Giudice del lavoro.