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21 Aprile 2023

SICUREZZA SUL LAVORO: NOVITÀ E MODIFICHE PREVISTE DAL DECRETO LAVORO 2023

Nella bozza del Decreto Lavoro del Governo Meloni, un’attenzione particolare è stata data alla tematica della sicurezza sul lavoro e della salute dei dipendenti e dei lavoratori. Infatti, sembrano essere confermate una serie di integrazioni e modifiche al Dlgs 81/2008 conosciuto come decreto Bosetti e Gatti, in cui sono state raggruppate le normative riguardanti la sicurezza dei lavoratori.
Questa è una tematica che suscita sempre grande interesse soprattutto per l’aumento degli eventi lesivi avvenuti nel 2022, come dichiarato dall’INAIL. Infatti, si è evidenziato un incremento di oltre il 27% di denunce di infortuni rispetto al 2021, e una crescita delle malattie professionali, tornate ai livelli pre-pandemia.
A questo si aggiunge un dato ancora più oscuro, con un incremento del 21% dei decessi sul posto di lavoro, saliti a 1.090. In questo contesto i presupposti del nuovo decreto legge sono quelli di intervenire al fine di migliorare la condizione dei lavoratori e favorire le iniziative di prevenzione sui posti di lavoro.
Precisiamo che per adesso è presente solo una bozza del Decreto Lavoro, il cui testo non è stato ancora approvato dal Consigli dei Ministri, che potrebbe portare a successive modifiche in ambito di sicurezza e salute dei lavoratori, che andremo prontamente ad aggiornare.
Tuttavia, alcune delle modiche suggerite sono molto interessati, prevedendo l’inserimento di sistemi tendenti a semplificare la burocrazia, e ad aumentare i controlli e le responsabilità da parte di tutti coloro che sono tenuti a garantire la sicurezza di un posto di lavoro. In particolare, le modifiche riguardano i seguenti articoli del decreto-legge 81/2008:
• art 18: obblighi del datore di lavoro;
• art 21: disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi;
• art 25: obbligo del medico competente;
• art 37: formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
• art 71: obblighi del datore di lavoro;
• arti 72: obbligo dei noleggiatori e cedenti;
• art: 73: informazioni, formazione e addestramento.
Inoltre, si deve considerare anche la novità della creazione di un Fondo per l’indennizzo ai familiari in casi di infortuni per le attività formative. Di seguito troverai l’analisi di tutte le modifiche.
L’articolo 15 del futuro Decreto-legge prevede una modifica per la nomina del medico, inserendo delle novità interessanti in materia di salute.
Si prevede la designazione di questa figura non solo nei casi previsti dal relativo Dlgs 81/2008 all’art 29, ma ogni qual volta si possano evidenziare eventuali situazioni che potrebbero portare danni al lavoratore.
Rimane responsabile sempre della nomina il dirigente o il datore di lavoro, prevedendo al contempo una collaborazione più stretta con il medico competente, al fine di individuare tutte quelle condizioni rischiose.
Sicurezza sul lavoro nel settore edile
Una modifica ha il fine di limitare gli infortuni nel settore delle costruzioni. Basta considerare che nel 2022 questo comparto si colloca tra quelli con il maggior numero di decessi, pari a 131, e di denunce di infortuni.
In particolare, si sono poste sotto osservazione le misure di prevenzione e sicurezza con riferimento ai cantieri temporanei e mobili sia nel caso di un’impresa familiare, sia per ciò che riguarda un lavoratore autonomo.
Infatti, si è tenuta presente una prassi, da parte di questi ultimi, ovvero quella di utilizzare spesso ponteggi mobili al fine della realizzazione di opere.
Obblighi del medico competente
Sono due le novità che fanno riferimento all’art 25 del Dlgs 81/2008 integrando gli obblighi che devono essere tenuti dal medico del lavoro:
• obbligo della richiesta della cartella al lavoratore;
• obbligo di comunicazione al datore di lavoro di eventuali sostituti.
La norma aumenta la responsabilità del medico di accertarsi della condizione di abilità di un lavoratore. Infatti, dovrà richiedere la documentazione medica riguardante la salute del dipendente, che verrà consegnata a quest’ultimo dal datore di lavoro in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò contribuisce a ridurre gli aspetti burocratici con la comunicazione tra le varie aziende per la consegna della documentazione medica.
Inoltre, in caso di impossibilità del medico di svolgere la sua attività, dovrà dare comunicazione per iscritto al datore di lavoro con relative prove allegate, e l’indicazione di un suo sostituto. La comunicazione dovrà avvenire attraverso la PEC, in modo da possedere i requisiti di data certa.
Sicurezza sul lavoro nelle attività formative
Tra le tematiche su cui si basa la prevenzione degli infortuni e la salvaguarda della salute vi è la formazione. Anche in questo caso si prevede una serie di modifiche finalizzate a:
• monitorare il corretto svolgimento delle attività formative;
• rispetto delle norme da parte di coloro che fanno formazione e di chi ne è destinatario;
• contrastare lo svolgimento di attività formative non regolari con rilascio di attestati non veritieri.
Il Decreto Lavoro ha previsto una maggiore attenzione proprio sulla prassi, sempre più diffusa e non rara in Italia, di corsi di formazione irregolari e di rilasci di attestati anche senza il conseguimento del numero di ore richiesto, oppure con una mancata qualità dei contenuti.
Quindi è stato previsto un inasprimento delle sanzioni, oltre all’obbligo da parte delle Regioni di indicare in maniera ben definita come attuare il monitoraggio al fine di tutelare il diritto dei lavoratori a una formazione sicura ed efficace.
Obblighi del datore di lavoro
Il controllo periodico sulle attrezzature è un altro dei principali fattori di prevenzione degli incidenti sul lavoro. Per questo la nuova legge dovrebbe mantenere in essere la prassi di un controllo da parte di soggetti privati, abilitati alla verifica della sicurezza e della funzionalità delle attrezzature.
In questo modo si alleggerisce l’ASL da verifiche che spesso non venivano compiute a cause dell’enorme numero. Quindi, il datore di lavoro avrà piena libertà di incaricare questi soggetti per i controlli periodici in alternativa agli organi di vigilanza competenti sul territorio.
Tuttavia, i soggetti privati preposti a questo incarico saranno direttamente sottoposti a una supervisione da parte delle ASL di competenza e risponderanno alle stesse per eventuali mancate verifiche.