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24 Novembre 2023

OMAGGI, DEDUCIBILITÀ PIENA SOTTO I 50 EURO

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, anche quest’anno, riparte la campagna omaggi, ossia la consuetudine delle imprese di distribuire gratuitamente beni alla propria clientela ma anche, a fornitori, dipendenti e collaboratori. Al fine di fornire un preciso inquadramento a tali operazioni occorre tener ben distinta la categoria degli omaggi dalla giungla di sconti, abbuoni e premi.

La norma fiscale prevede trattamenti differenziati nel caso in cui le assegnazioni gratuite siano destinate al personale dipendente, alla clientela oppure al titolare o ai soci dell’ente erogante.  Per individuare il corretto trattamento degli omaggi – sia ai fini Iva sia delle imposte dirette – è necessario distinguere a seconda che i beni siano o meno oggetto dell’attività esercitata dall’impresa e che il destinatario sia un cliente o un dipendente dell’azienda. In generale, gli omaggi destinati ai clienti quali beni non oggetto dell’attività d’ impresa rientrano nella fattispecie delle spese di rappresentanza prevista dall’articolo 108, comma 2 del Tuir. In particolare, sono integralmente deducibili le spese relative ai beni omaggiati di “valore unitario” non superiore a 50 euro, mentre, se di importo unitario superiore a 50 euro, gli omaggi sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento e nel limite massimo fissato dall’articolo 108, comma 2 del Tuir. Laddove un omaggio si compone di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono.

Prevista una disciplina ad hoc per gli omaggi ai dipendenti, anche alla luce del D.L. n.48/2023 e della circolare 23/E/2023. Infatti, se per il datore di lavoro il costo sostenuto per l’acquisto dei beni da destinare ad omaggio è deducibile dal reddito d’impresa, per il dipendente che riceve un benefit dall’azienda presso cui svolge l’attività lavorativa occorre fare qualche considerazione. Lato dipendente, il riferimento è all’articolo 51, comma 1 del Tuir secondo cui concorrono alla formazione del reddito del dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Così, al fine di verificare l’imponibilità delle erogazioni liberali ai dipendenti in occasione delle festività si osserva che le stesse:

a) se in denaro, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono, quindi, da assoggettare a tassazione, ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste;

b) se in natura, non concorrono alla formazione del reddito nel caso non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit, l’importo di 258,23 euro ai sensi dell’art. 51 co. 3 del Tuir. Anche per l’anno 2023 la suddetta soglia arriva a 3.000 euro, ma solo per i dipendenti con figli a carico, comprendendo nel limite anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Qualora venga superato detto limite, in base alla norma dell’articolo 51, comma 3 del Tuir, l’intero valore concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Per quanto riguarda, invece, la cessione gratuita di beni alla cui produzione o alla cui commercializzazione è finalizzata l’attività dell’impresa pare ancora applicabile l’orientamento contenuto nella C.M. 188/98, in base al quale “gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza”. Negli ultimi anni, poi, è sempre più diffusa la prassi di consegnare, a clienti e fornitori, dei “voucher” utilizzabili per l’acquisto di beni e/o servizi presso una rete di esercizi commerciali convenzionati, per un importo pari al loro valore facciale. Con la risposta all’interpello n. 519/E/2019 è stato precisato che gli oneri sostenuti dall’azienda per l’acquisto dei voucher da regalare ai propri clienti “a titolo promozionale” rientrano nella categoria residuale delle spese di rappresentanza ex art. 1 co. 1 lett. e) del DM 19.11.2008. In realtà il documento di prassi, richiamando dapprima il contenuto del D.M. 19 novembre 2008 e, poi, le indicazioni della circolare 34/E/2009, ha evidenziato che l’onere sostenuto dall’azienda per i voucher non è espressamente incluso tra le spese di rappresentanza, in quanto la formulazione letterale della disposizione normativa fa diretto riferimento alla nozione di beni e servizi. Ciò nonostante, l’Agenzia conferma la loro deduzione delle spese sostenute per l’acquisto dei voucher come spese di rappresentanza.

Fonte: suite.edotto.com