In modifica all’articolo 54 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (che disciplina il lavoro occasionale), dal 1° gennaio 2023, i voucher funzionano come “contratto telematico di prestazione occasionale” (CPO).
A CHI SPETTANO I VOUCHER LAVORO
Chi può fruire dei voucher? I voucher spettano a tutti i prestatori di lavoro già identificati dalla Legge Biagi e successive modifiche. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
- pensionati, ossia titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
- studenti, ossia giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà. Possono usare i voucher solo quando ci sono le “vacanze scolastiche”;
- percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. Tra loro vi sono anche coloro che percepiscono l’Assegno di Inclusione (che dal 1° gennaio 2024 ha preso il posto del Reddito di Cittadinanza);
- lavoratori part time;
- inoccupati e i titolari di indennità di disoccupazione come ad esempio beneficiari di NASpI o DIS COLL;
- lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio.
CHI PUÒ FARE RICORSO AI VOUCHER LAVORO
Dal 1° gennaio 2023 e nel 2024, come chiarito nella Circolare INPS n° 6 del 19-01-2023, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale e, dunque, ai voucher lavoro, le seguenti categorie:
- professionisti;
- lavoratori autonomi;
- imprenditori;
- associazioni;
- fondazioni e altri Enti di natura privata;
Tutti i soggetti citati, in base al loro settore di riferimento e a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2023 e dal Decreto lavoro convertito in Legge, che non hanno subito modifiche dalla Legge di Bilancio 2024, per poter usare i voucher devono avere una serie di specifici requisiti. Sono requisiti dimensionali e entro certi limiti economici. I limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali sono quelli chiariti dalla Circolare INPS n° 6 del 19-01-2023, ovvero sono pari:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Inoltre, ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo, riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- inoccupati e i titolari di indennità di disoccupazione come ad esempio beneficiari di NASpI o DIS COLL;
- percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. Tra loro vi sono anche i percettori di ADI.
Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023, che non hanno subito modifiche nel 2024, è stato elevato a 10 lavoratori il previgente limite per il quale non era consentito l’accesso ai voucher lavoro con alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il limite era a 8 nel caso del settore turistico, ma anche in questo caso è passato a 10.
L’importo dei voucher lavoro previsti per il 2024 è pari a 12,41 euro all’ora lordi (circa 9 euro netti), rispetto ai 10 euro fissati fino a quando erano in vigore nel 2017. Il voucher corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione.
Il valore netto a favore del prestatore è di circa 9 euro. Tuttavia, è bene ricordare che i voucher continuano a non dare diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione o ad assegni familiari.
COME RICHIEDERE I VOUCHER LAVORO OCCASIONALE NEL 2024
Per richiedere i voucher lavoro occasionale gli utilizzatori devono usare questo specifico servizio INPS digitale, accedendo con SPID, CIE o CNS. Vediamo come funziona la procedura.
1) REGISTRAZIONE
Per poter accedere alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori devono preventivamente registrarsi sulla piattaforma apposita delle prestazioni occasionali e alimentare il proprio portafoglio elettronico virtuale. Poi, possono procedere all’invio della comunicazione relativa alla prestazione lavorativa tramite la piattaforma delle prestazioni occasionali dell’INPS.
Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori mediante il servizio online oppure tramite il contact center.
2) ATTIVAZIONE VOUCHER
Una volta fatta la registrazione è possibile acquistare i voucher presso le sedi INPS territoriali. Ma anche dai tabaccai convenzionati, con procedure telematiche e presso le banche popolari abilitate o gli uffici postali di tutto il territorio nazionale. L’INPS specifica però, che, in ogni caso, per attivare il contratto di prestazioni accessorie e le relative tutele, l’utilizzatore almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione deve comunicare, tramite il servizio online dedicato:
- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata;
- la tipologia;
- il settore dell’attività lavorativa;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa (o della revoca) tramite mail o SMS.
3) EVENTUALE REVOCA Nel caso in cui l’utilizzatore intenda revocare una comunicazione precedentemente inserita, può accedere alla procedura e procedere alla revoca. Ma, esclusivamente entro 3 giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.
Fonte: Ticonsiglio.com