L’ANPAL, con Nota di comunicazione n. 6902 del 25 maggio 2023, ha aggiornato gli importi dell’indennità dei tirocini extracurriculari, il cui ammontare minimo passa da 300 a 500 euro. Si tratta degli importi che possono essere riconosciuti a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani agli enti organizzatori dei percorsi formativi .
Il comunicato precisa che l’aggiornamento riguarda tutte le categorie di persone in tirocinio incluse le persone con disabilità o svantaggiate (come definite dalla legge 381/91) ed è riportato nelle schede misura 5 e 5bis aggiornate.
Va ricordato che i tirocini extracurriculari , cioè non direttamente previsti dai corsi di laurea o dai percorsi obbligatori per l’accesso alle professioni, mirano ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani, nel percorso di transizione tra scuola e lavoro, con una formazione a contatto con il mondo del lavoro, e
- a favorire l’inserimento o il reinserimento lavoro di giovani disoccupati (misura 5) e
- ad agevolare i percorsi di tirocinio in mobilità nazionale e transnazionale, per favorire esperienze formative e professionali al di fuori del proprio territorio (misura 5bis).
La nota ANPAL sottolinea inoltre che la modifica è applicabile a decorrere dalla mensilità successiva al 25 maggio 2023, data di trasmissione della nota Anpal, per i tirocini in corso di svolgimento.
I Tirocini extracurricolari PON IOG (Garanzia Giovani) sono indirizzati giovani in cerca di un primo o di un nuovo contatto col mondo del lavoro, che sono cresciuti in maniera continuativa dal 2012 al 2015 con un picco straordinario di attivazioni del 2015 (+54%).
Si ricorda che il programma è rivolto in particolare a
- Giovani Neet tra i 15 e i 29 anni di tutte le Regioni e della PA di Trento.
- Giovani fino a 34 anni residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, impegnati o meno in un corso di formazione o di istruzione, che possono usufruire delle opportunità dell’Asse 1bis
I giovani ricevono un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di istruzione o di formazione entro un tempo limitato dall’inizio della disoccupazione o dall’abbandono dell’istruzione formale; l’offerta tiene conto degli elementi che rendono più difficile l’inserimento nel lavoro (es. variabili territoriali, demografiche, familiari e individuali).
e deve essere proposta entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione o formazione.
Fonte: Fisco e Tasse