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10 Febbraio 2023

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE ANCHE PER LE MICROIMPRESE: A QUALI CONDIZIONI

La microimpresa che occupa un lavoratore “in nero” e viola norme prevenzionistiche può incorrere nella sospensione dell’attività imprenditoriale. A chiarirlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 162 del 2023. In particolare, si tratta delle violazioni indicate nell’Allegato I del D.Lgs. n. 81 del 2008, ivi compresa la mancanza del documento di valutazione dei rischi o della nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione che, da sole, sono sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento interdittivo. A seguito delle nuove indicazioni dell’INL quali potrebbero essere gli impatti a livello ispettivo per le microimprese? Quali sono le sanzioni previste per l’inosservanza del provvedimento?
E’ possibile adottare il provvedimento di sospensione anche nei confronti di una microimpresa che ha violato le norme prevenzionistiche. Lo afferma l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, con la nota n. 162 del 24 gennaio 2023, ha chiarito un dubbio che caratterizzava la disciplina cautelare contenuta nell’art. 14 del TUSL.
Ascolta il podcast Sospensione dell’attività d’impresa: in quali casi e con quali sanzioni
Di lavoro e sul lavoro in Italia si continua purtroppo a morire, nelle fabbriche, nei campi, nei cantieri, nei magazzini, sui mezzi di trasporto, nelle strutture ospedaliere, per strada. Con alcune misure contenute nel D.L. n. 146/2021 (conv. in Legge n. 215/2021), il Legislatore ha tentato di arginare questa strage. Il provvedimento è intervenuto in primo luogo con importanti modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL), ma anche con significativi investimenti in risorse umane e strumentali.
Fra le novità introdotte dal decreto Fiscale, una delle più significative è rappresentata dalla revisione del provvedimento interdittivo di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Finalità del provvedimento
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ha natura cautelare ed ha lo scopo di contrastare e reprimere il lavoro sommerso ed assicurare così una più efficace azione di prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori.
Difatti, l’assunto da cui parte il legislatore è che l’integrità psico-fisica può essere garantita soltanto a condizione che, alla base, vi sia un’assunzione regolare, giacché il personale irregolarmente assunto non è stato verosimilmente addestrato ed informato sui pericoli che caratterizzano l’attività svolta.
Soggetti assegnatari del potere di sospensione
Sono legittimati a adottare il provvedimento in questione:

  • il personale ispettivo dell’INL (compresi i carabinieri del NIL), tanto nell’ipotesi di presenza di lavoratori irregolari quanto nell’ipotesi di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro accertati, adesso, in tutti i settori produttivi (difatti il D.L. n. 146/2021 ha previsto l’estensione delle competenze del personale ispettivo dell’INL);
  • il personale delle Aziende sanitarie locali, limitatamente alla accertata presenza sui luoghi di lavoro di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha competenza esclusiva e contemporaneamente limitata alle violazioni in materia di prevenzione incendi.
    Presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione
    L’art. 14 del TUSL attualmente prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui venga accertata – nell’unità produttiva ispezionata – una delle seguenti circostanze:
    a) impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;
    b) gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL.