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28 Ottobre 2022

SORVEGLIANZA SANITARIA: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO CONNESSI ALL’APPLICAZIONE DEL GIUDIZIO MEDICO

Il Ministero del Lavoro nella risposta all’interpello n. 2 del 26 ottobre 2022 fornisce alcuni chiarimenti in materia di sorveglianza sanitaria. Gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del dipendente sono connessi esclusivamente con l’applicazione del giudizio di idoneità fornito dal medico competente.

Sorveglianza sanitaria: gli obblighi del datore di lavoro sono legati esclusivamente al giudizio di idoneità del medico competente.

Lo chiarisce il Ministero del Lavoro nella risposta all’interpello n. 2 del 26 ottobre 2022.

Il datore di lavoro, nell’affidare i compiti ai dipendenti, non può tenere conto delle loro condizioni di salute e sicurezza e capacità di svolgere una determinata mansione, garantendo una sorveglianza sanitaria programmata in funzione dei rischi valutati per il singolo compito, senza basarsi sul giudizio del medico.

Gli obblighi per il datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria, specificati all’articolo 18 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, sono connessi solamente all’applicazione dei giudizi di idoneità del medico, come previsto dall’articolo 41.

SORVEGLIANZA SANITARIA: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO CONNESSI ALL’APPLICAZIONE DEL GIUDIZIO MEDICO

Il Ministero del Lavoro nel rispondere all’interpello n. 2 del 26 ottobre 2022 ha fornito dei chiarimenti sugli obblighi dei datori di lavoro in relazione alla sorveglianza sanitaria.

Questi sono specificati all’articolo 18 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, il Dlgs n. 81/2008, e sono connessi esclusivamente all’applicazione del giudizio di idoneità espresso dal medico competente.

Nel quesito, infatti, si chiedeva al Ministero se l’obbligo di sorveglianza sanitaria fosse da collegare rigidamente alle previsioni dell’articolo 41 del Testo Unico, che la disciplina, oppure se il datore di lavoro (ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera C) dovesse tenere conto, in generale, delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo una sorveglianza sanitaria programmata in funzione dei rischi valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni dell’articolo 41.

Fonte: INFORMAZIONE FISCALE