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14 Aprile 2023

REVISIONE DEI PREMI SPECIALI: PASSAGGIO A PREMIO ORDINARIO DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI E NUOVE MISURE DAL 1° GENNAIO 2023 DI ALCUNI PREMI SPECIALI

Con la circolare n. 45 del 16 dicembre 2022 sono fornite istruzioni operative per l’assicurazione di alcune categorie di lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La circolare n. 45 del 16 dicembre 2022 fornisce istruzioni operative per l’attuazione delle seguenti disposizioni con decorrenza 1° gennaio 2023:

  • è assoggettata al regime assicurativo ordinario, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi;
  • è attuata con il premio ordinario l’assicurazione per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l’attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità);
  • è stato revisionato il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne;
  • è stato revisionato il premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi IeFP;
  • sono state confermate le misure dei premi speciali unitari per l’assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo e dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC);
  • è stato abolito il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all’emigrazione sottoposti a prove d’arte prima dell’espatrio.

Per quanto riguarda le denunce di infortunio e di malattia professionale, i datori di lavoro a cui si applica il passaggio a premio ordinario continuano, fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo, a indicare provvisoriamente nelle denunce lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale e lo stesso tipo polizza (polizza speciale facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori e pescatori) già attribuito per l’assicurazione dei lavoratori interessati. Successivamente alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo i datori di lavoro devono indicare nelle denunce il numero di posizione assicurativa territoriale, il tipo polizza dipendenti, il settore attività e la voce di tariffa comunicati con il predetto certificato di variazione.

Fonte: Inail