La legge di conversione del decreto Lavoro riserva una particolare attenzione al settore turistico. In particolare, l’art. 37 del D.L. n. 48/2023 prevede che, limitatamente ai soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, il limite economico di compensi che ogni utilizzatore può erogare nei confronti della totalità dei prestatori possa essere innalzato fino ai 15.000, in deroga alla soglia dei 10.000 euro stabilita per i restanti settori produttivi. Lo stesso articolo innalza la soglia occupazionale massima per ricorrere al contratto di prestazione occasionale: da 10 a 25 lavoratori. Se ne parlerà durante la XIV edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi, che si svolgerà a Bologna dal 29 giugno al 1° luglio 2023.
L’allarmante dato fornito da Unioncamere e Anpal (326.140 posti di lavoro vacanti nel settore del turismo) è uno dei motivi per cui gli interventi legislativi nel settore operano su più fronti, da quello della garanzia di una maggiore stabilità occupazionale (si pensi alle modifiche introdotte durante l’iter di conversione del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) che riconoscono un trattamento integrativo speciale per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere), a quello di una più ampia flessibilità nell’impiego di forme di lavoro non subordinato. Nel D.L. n. 50/2017 è contenuta la disciplina delle cosiddette “prestazioni occasionali”, ovvero quelle di natura, per l’appunto, occasionale, o saltuarie di ridotta entità ed entro stringenti limiti di importo.
Decreto Lavoro: un articolo ad hoc per il settore turistico
L’attenzione particolare riservata al settore turistico, ricettivo e termale è dimostrata dall’introduzione dell’
art. 37 del D.L. n. 48/2023, che non mette in discussione l’assetto delle prestazioni occasionali (già peraltro oggetto di modifiche successive al D.L. n. 50/2017), ma che allenta, piuttosto, le maglie dei limiti di utilizzo di tali prestazioni all’interno di una circoscritta area produttiva: quella, appunto, del turismo.
Limite di 15.000 per gli utilizzatori turistici
L’art. 37 interviene modificando l’ art. 54-bis co. 1 lett. b) del D.L. n. 50/2017 e ammette che, limitatamente ai soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, il limite economico di compensi che ogni utilizzatore può erogare nei confronti della totalità dei prestatori possa essere innalzato fino ai 15.000, in deroga alla soglia dei 10.000 euro stabilita per i restanti settori produttivi.
Limite di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Lo stesso articolo modifica anche il comma 14, lettera a) dello stesso D.L. n. 50/2017, innalzando la soglia occupazionale massima per ricorrere al contratto di prestazione occasionale: anche in questo caso la deroga opera solo per i soggetti operanti nei medesimi settori, e innalza il limite ordinariamente previsto di 10 lavoratori a 25, subordinati e a tempo indeterminato, come dimensione massima aziendale per il ricorso alle prestazioni occasionali.
Variazioni negli anni: i multipli dei limiti
Il legislatore non è nuovo alle variazioni dei limiti di utilizzo, sia in termini di compensi erogabili da ciascun utilizzatore alla totalità dei prestatori, sia in termini di soglia massima di dipendenti a tempo indeterminato oltre la quale l’utilizzatore non può ricorrere a prestatori occasionali.
Fermando restando infatti il compenso massimo che ciascun prestatore può ricevere dalla totalità degli utilizzatori, pari a 5.000 euro, e il tetto di 2.500 euro come corrispettivo massimo che ogni prestatore può riconoscere al medesimo utilizzatore, dal 2017 fino al recente decreto Lavoro, il margine di flessibilità concesso all’utilizzatore è variato nel tempo.
Limiti dei compensi: 5.000 – 10.000 – 15.000
L’art. 54 bis, al comma 1, lettera b), così come approvato il 24 aprile 2017 fissava in 5.000 euro il limite di compenso complessivamente spettante, per ciascun prestatore, alla totalità dei prestatori.
La legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), all’art. 1, comma 342 stabilisce che le parole “5.000 euro” siano sostituite da: “10.000 euro” (senza distinzioni di comparti economici).
Di 5.000 in 5.000, di decreto in decreto, si ripercorre la medesima direzione dell’innalzamento della soglia dei compensi disponibili, si badi bene, non per i prestatori, o almeno non per i medesimi, quanto per gli utilizzatori che, per sopperire alla carenza temporanea di addetti per prestazioni non continuative e non stabili, possono ricorrere a molteplici (con differenti prestazioni) contratti di natura occasionale.
Fino ad arrivare all’ulteriore innalzamento di soglia, questa volta circoscritta al solo settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, pari a 15.000 euro.
Limiti dei dipendenti a tempo indeterminato: 5 – 10 – 25
In soccorso degli utilizzatori, il legislatore è intervenuto nel tempo anche in relazione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato oltre al quale non è più possibile ricorrere alle prestazioni occasionali.
Si parte dalla soglia più stringente dei 5 lavoratori prevista dal comma 14 dell’ art 54 bis del D.L. 50/2017, ma si badi che già nella versione originaria della norma era prevista una deroga per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive che operano nel settore del turismo (infatti per questo comparto era concesso «fino a otto lavoratori» per poter ricorrere a prestatori occasionali).
Ma anche questa concessione viene superata e ricompresa in un maggior limite concesso dalla già citata Legge n. 197/2022, che innalza per tutti i settori a 10 lavoratori a tempo indeterminato, la dimensione massima aziendale concessa per l’impiego delle prestazioni occasionali.
Anche qui, con un notevole ampliamento di margine, e di nuovo, solo per il settore del turismo, si arriva ad un nuovo limite: da 8, a 10, si passa ai 25 lavoratori a tempo indeterminato nel 2023.
Conclusioni: la scommessa sul turismo
L’art. 37, al di là della rilevanza delle modifiche apportate e della reale incidenza sulla occupabilità del personale, può essere inteso, da un lato come un tentativo di incentivare la ripresa di un settore duramente colpito prima dalla pandemia e poi dagli imprevedibili eventi climatici; dall’altro di insistere su un patrimonio, quello culturale e naturale, già ampiamente disponibile e che chiede “solo” di essere valorizzato.
Fonte: Ipsoa