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NOTIZIE

10 Ottobre 2025

Premi di Risultato e Welfare Aziendale: Dalla Conversione alla Partecipazione

In un mercato del lavoro sempre più orientato alla valorizzazione del capitale umano, strumenti come premi di risultato, welfare aziendale e fringe benefit assumono un ruolo strategico per incentivare i lavoratori e migliorare clima interno e produttività.

Accanto all’aspetto motivazionale, queste misure offrono vantaggi fiscali e contributivi sia per l’azienda che per il dipendente, costituendo leve efficaci nella gestione del cuneo fiscale.

Premi di Risultato Detassati: Novità 2025

I premi di risultato (PdR), o premi di produttività, sono riconosciuti al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali e possono beneficiare di una detassazione agevolata:

  • Aliquota sostitutiva al 5% (per gli anni 2023–2027, grazie alla Legge di Bilancio 2025).
  • Importo massimo detassabile:
    • 3.000 € lordi annui
    • 4.000 € in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

 Requisiti

  • Accordo aziendale o territoriale sottoscritto con OO.SS. comparativamente più rappresentative (art. 51, D.lgs. 81/2015).
  • Obiettivi di produttività, redditività, qualità o innovazione verificabili con indicatori oggettivi (es. riduzione scarti, miglioramento qualità, lavoro agile, ecc.).
  • Reddito del dipendente (anno precedente): inferiore a 80.000 €.

 Obbligo di deposito dell’accordo presso l’ITL entro 30 giorni dalla firma.

Conversione dei Premi in Welfare Aziendale

Il premio di risultato può essere convertito, anche parzialmente, in servizi di welfare aziendale, beneficiando in questo caso di una totale esenzione fiscale e contributiva (art. 51, commi 2 e 3, TUIR).

Alcuni vantaggi:

  • Azzeramento del cuneo fiscale.
  • Maggiore convenienza netta per il lavoratore.
  • Possibilità di maggiorazione (10-20%) del valore del premio convertito, prevista da molti accordi aziendali.

 Attenzione: in caso di conversione, si perde la detrazione fiscale per spese che normalmente sarebbero deducibili (es. rette universitarie o spese sanitarie), trattandosi di benefit esenti.

Esempio di Confronto tra Opzioni

 PdR non detassatoPdR detassato (2022 – 10%)PdR detassato (2023/2024/2025/ 2026/2027 – 5%)  PdR in beni e servizi di welfare
Importo€ 3.000€ 3.000€ 3.000€ 3.000
Ctr.Inps c/lavor. (9,51%)€ 285.30€ 285.30€ 285.30
Imponibile IRPEF/Imp.sost.€ 2.714,70€ 2.714,70€ 2.714,70
IRPEF netta e incidenza addizionali (28%)€ 760,11
Imposta sostitutiva€ 271,47€ 135,73
Netto percepito€ 1.954,59€ 2.443,23€ 2.578,97€ 3.000

 Partecipazione agli Utili e Nuove Opportunità (Legge 76/2025)

Novità introdotte dalla legge 15 maggio 2025, n. 76:

Premi legati agli utili aziendali:

  • Se l’impresa distribuisce almeno il 10% degli utili complessivi ai lavoratori (previa contrattazione collettiva), il tetto detassabile sale a 5.000 € lordi.
  • Per le imprese: sgravio contributivo IVS di 20 punti, entro 800 €.
  • Per i lavoratori: esenzione totale contributiva sulla somma ricevuta.

 Partecipazione finanziaria:

  • I dividendi derivanti da azioni attribuite in sostituzione dei PdR sono esenti per il 50% fino a 1.500 € annui.

 Riferimenti Normativi

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207
  • Legge 15 maggio 2025, n. 76
  • D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

 Conclusioni per le Aziende

L’integrazione di premi di risultato e misure di welfare nella contrattazione di secondo livello:

  • Favorisce il coinvolgimento attivo dei dipendenti.
  • Permette un risparmio fiscale e contributivo significativo.
  • Costituisce uno strumento di fidelizzazione e attrazione di talenti.

Fonte: Edotto.com