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27 Settembre 2024

MODELLO 770/2024: OMISSIONI, RITARDI, SANZIONI

La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Modello 770/2024, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2024 esclusivamente per via telematica:

a) direttamente dal sostituto d’imposta;

b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;

c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);

d) tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento degli stessi, rilasciata sempre per via telematica.

L’omessa presentazione del Modello 770/2024 è sanzionata ai sensi del nuovo art 2 comma 1 del Dlgs n 217/97 come modificato dal Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 2.

In particolare, il suddetto articolo prevede che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250.

Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Se la dichiarazione 770/2024 è presentata con ritardo entro 90 giorni, quindi entro il 29 gennaio 2025, si potrà ricorrere al ravvedimento operoso (art 13 Dlgs 472/97) pagando una sanzione ridotta a 25 euro, ossia un decimo del minimo.

Tale versamento del ritardo potrà essere sanato con il pagamento della sanzione con F24 e codice tributo “8911” denominato: “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA”.

E’ bene specificare inoltre che dal 1 settembre sono in vigore le novità del decreto n 87/2024 o decreto sanzioni.

Pertanto, per il 770/2024 valgono le regole del nuovo comma 1-bis dell’art 2 del Dlgs n 471/97

In particolare, il citato comma stabilisce che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’ articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica, sull’ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo.

Parafrasando in caso di presentazione del 770 dopo i 90 giorni, ma entro i termini prescrizionali dell’accertamento e prima dell’avvio di qualsiasi procedura di verifica, è prevista la sanzione pari al 75% delle ritenute non versate, ovvero una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro se le ritenute sono state versate.

Fonte: fiscoetasse.com