Il Collegato Lavoro ha concentrato la propria attenzione anche sulle materie legate alla sicurezza sul lavoro come quella che riguarda le lavorazioni nei locali sotterranei o semi sotterranei. Sul punto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 811 del 29 gennaio 2025 ha chiarito alcuni aspetti essenziali delle nuove disposizioni.
L’art. 1 della legge n. 203/2024 è intervenuto, con alcune modifiche, sul D.L. vo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Particolarmente importante risulta la modifica all’art. 65 ove si consente l’uso di locali sotterranei o semi sotterranei allorquando le lavorazioni “non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima”.
L’utilizzazione dei locali è subordinata ad una comunicazione datoriale da inviare, tramite PEC, all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente, con documentazione allegata. Con questa norma assistiamo ad un passaggio di competenze prima riservate alle ASL.
I locali si potranno utilizzare dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla comunicazione. Se l’organo di vigilanza chiede ulteriore documentazione o chiarimenti per documentazione carente od incompleta, i locali potranno essere utilizzati, decorsi altri 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori notizie, fatto salvo (comma 3) uno specifico divieto dell’Ufficio.
Requisiti di sicurezza: areazione, illuminazione e microclima nei locali sotterranei
Il primo chiarimento concerne la comunicazione datoriale. Essa può essere presentata unicamente per locali già destinatari di una destinazione d’uso compatibile con l’attività che si intende svolgere, riportando, su carta semplice, i contenuti dello specifico modello presente sul sito istituzionale. La predetta comunicazione deve contenere una relazione sull’attività che si intende svolgere, con l’indicazione dei lavori in ciascun ambiante, con la specifica che non vi sarà emissione di agenti nocivi, nel rispetto dei requisiti dell’Allegato IV del D.L. vo n. 81/2008.
Alla comunicazione va allegata una relazione asseverata di un tecnico abilitato, iscritto al proprio Albo professionale concernente:
- La conformità dei locali rispetto alle disposizioni comunali ed alle leggi regionali e statali in materia;
- L’agibilità dei locali;
- Il rispetto delle norme igienico sanitarie comunali e di quelle eventualmente impartite dal Servizio d’Igiene Pubblica;
- La conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti (condizionamento, ascensore, elettrico, idrotermosanitario, ecc.);
- Il rispetto delle norme di sicurezza relative alla illuminazione dei locali, alla salubrità dell’aria, ai sistemi di aerazione ed al microclima idoneo in relazione ad ogni tipo di lavorazione.
Ma, esistono, comunque, lavorazioni che sono vietate in ambianti sotterranei o semi sotterranei?
La nota ministeriale fornisce un elenco, peraltro non esaustivo, che comportano emissione di agenti nocivi come verniciatura, processi di saldatura, uso di minerali a spruzzo, uso di solventi e collanti non ad acqua, ricarica di batterie, lavorazione di materie plastiche a caldo, officine con prova motori, falegnamerie, tintorie e lavanderie, sviluppo e stampa, tipografia.
L’utilizzazione dei locali sotterranei comporta, altresì, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.L. vo n. 101/2020, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon da effettuarsi entro 24 mesi dall’inizio dell’attività da valutare nel DVR.
La nota dell’INL chiarisce, inoltre, che:
- La comunicazione resta valida fintanto che il ciclo delle lavorazioni resta immutato;
- In caso di variazione di ragione sociale o di cessione o affitto dell’azienda ad altro datore, è sufficiente trasmettere all’ITL una dichiarazione ove si conferma quanto comunicato nella precedente comunicazione;
- Tale ultima dichiarazione vale anche per i locali “già autorizzati” ai sensi della precedente normativa;
- I datori di lavoro che, in forza della precedente normativa, avevano in uso locali autorizzati “per particolari esigenze tecniche”, non sono tenuti, in assenza di emissioni di agenti nocivi, a presentare alcuna comunicazione.
Prima del 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge n. 203/2024 la competenza in materia era delle ASL: queste ultime restano competenti per tutte le istanze presentate entro l’11 gennaio 2025, con le regole, anche di natura procedimentale, in vigore a quella data.
Infine, in caso di reiezione della domanda presentata dal datore di lavoro, l’Ispettorato territoriale del Lavoro, dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, anche le motivazioni che hanno portato al diniego.
Fonte: Generazionevincente.it