Quando si parla di fringe benefit ci si riferisce a quegli elementi aggiuntivi della retribuzione erogati ai dipendenti sotto forma di beni o servizi che come detto, soprattutto negli ultimi anni, raggiungono il duplice scopo di migliorare il benessere del lavoratore e, per i datori di lavoro, dare una spinta concreta alla motivazione e all’efficienza lavorativa degli stessi.
Gli esempi più comuni sono l’assegnazione a uso promiscuo dell’auto aziendale, la fornitura di smartphone o computer, la sottoscrizione di polizze assicurative, il riconoscimento di contributi per la formazione professionale, gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico, il pagamento di utenze o canoni di affitto.
Nel 2023 la soglia esentasse è tornata a 258,23 euro, salvo che per i dipendenti con figli a carico, per i quali il Decreto Lavoro ha prorogato l’innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 euro (si rinvia a tale proposito all’articolo “Fringe benefit: dalle Entrate la guida per applicare il decreto Lavoro”).
Con la legge di Bilancio 2024 il legislatore ha previsto, in deroga all’art. 51, comma 3, del TUIR, che per l’anno fiscale 2024 non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 1.000 euro (anziché 258,23), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti e le somme loro erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Per i lavoratori dipendenti con figli a carico (compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati) la soglia di 1.000 euro è elevata a 2.000 euro.
Poiché il legislatore amplia l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 51, comma 3, del TUIR, prevedendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, la nozione di fringe benefit va oltre il mero riconoscimento di un bene o un servizio, rappresentando un vero e proprio rimborso per un costo sostenuto.
Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico è importante rilevare che il beneficio spetta anche se il lavoratore non beneficia della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR, poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale.
Al riguardo, infatti, il Decreto Sostegni ter ha inserito nell’art. 12 del TUIR il nuovo comma 4-ter, a norma del quale ai «fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione».
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, inoltre, i figli di età inferiore ai ventuno anni che rispettano i criteri stabiliti al comma 2 del citato art. 12 restano fiscalmente a carico, benché per essi non spettino più le relative detrazioni.
Sotto il profilo operativo, il datore di lavoro che decide di riconoscere al dipendente un fringe benefit deve formalizzare tale volontà in forma scritta e informare, qualora presenti, le RSU entro la chiusura del periodo di imposta di riferimento.
I lavoratori rientranti nella maggior fascia di esenzione devono presentare al datore di lavoro un’autocertificazione che attesti la presenza di uno o più figli fiscalmente a carico, indicando i rispettivi codici fiscali, e comunicare eventuali variazioni delle condizioni che dovessero verificarsi durante l’anno.
Massima attenzione va prestata, sia da parte dell’azienda che del lavoratore, a che vengano rispettati i limiti e le soglie previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro è tenuto a riportare, poi, nel libro unico del lavoro il valore dei fringe benefit nel periodo di competenza; se la sommatoria non supera nel periodo di imposta 2024 le soglie di appartenenza, a seconda delle caratteristiche del beneficiario, tale valore è esente a livello fiscale e contributivo (circolare Inps n. 49/2023).
Il superamento delle soglie di mille o duemila euro porta alla totale imponibilità delle somme riconosciute, cosa che del resto avviene anche nel caso in cui dovessero venire meno i presupposti per l’ampliamento della soglia a duemila euro nel caso di figli a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR.
In tal caso il datore di lavoro è tenuto a operare le operazioni di conguaglio entro il termine del periodo di imposta.
Arriviamo infine all’ultimo onere che grava sul datore di lavoro al termine dell’anno fiscale: la comunicazione degli importi concessi ai dipendenti, da effettuare attraverso la CU 2025 per l’anno fiscale 2024, la cui presentazione è prevista per marzo 2025.
Fonte: Edotto.com