Consulenza e soluzioni integrate per il mondo del lavoro

NOTIZIE

28 Luglio 2023

COME FUNZIONA LA COMPENSAZIONE DEL MODELLO F24? LE ISTRUZIONI PER IL 2023

Come funziona la compensazione del modello F24? Non sono previste particolari novità per il 2023, sebbene per l’anno in corso sia grande l’attenzione sul tema anche per i numerosi bonus fiscali.

Il funzionamento rimane quindi lo stesso degli anni precedenti: il meccanismo di pagamento di un modello F24 con compensazione di crediti fiscali segue le precise regole messe in campo per il contrasto al fenomeno delle false compensazioni.

Un intervento di rilievo sul tema è arrivato con la Legge di Bilancio 2023. La Manovra dello scorso ha introdotto le ultime modifiche, portando a 2 milioni di euro l’importo massimo della compensazione.

Anche per quest’anno si ripropone, quindi, lo stesso limite ai crediti utilizzabili già introdotto nel 2021, con la normativa emergenziale.

Rimane immutato anche l’obbligo generalizzato di invio telematico, così come i limiti stabiliti dal decreto legge fiscale n. 14/2019.

Il superamento dell’importo di 5.000 euro per le compensazioni IIRPEF, IRES e IRAP fa scattare il blocco dell’utilizzo dei crediti maturati fino alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Anche quest’anno, per la compensazione, si devono seguire le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate, contenute nella risoluzione numero 110/E del 31 dicembre 2019.

Le regole e i limiti alla compensazione dei crediti con il modello F24 variano in base alla tipologia di contribuente: partita IVA a partite IVA, sostituto d’imposta e contribuenti privati.

L’articolo 3, commi da 1 a 3 della legge di conversione del DL Fiscale 2020 uniforma le regole per le compensazioni di imposte dirette ed indirette. In merito ai crediti relativi alle imposte sui redditi si devono quindi inoltre applicare le medesime regole previste già per i crediti IVA.

Importanti novità in merito alla possibilità di versare le imposte con l’uso del modello F24 in compensazione di crediti fiscali erano state introdotte con l’entrata in vigore del DL 50/2017 e del blocco preventivo delle compensazioni stabilito dalla Legge di Bilancio 2018.

Nello specifico, l’articolo 3 del DL 50/2017 stabiliva nuove “disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni”, tutt’ora in vigore. Le modifiche hanno riguardato il limite della compensazione libera dei crediti IVA, che è stato abbassato da 15.000 a 5.000 euro (come già spiegato).

Per compensazioni IVA con F24 di importo superiore a 5.000 euro è necessario utilizzare il visto di conformità.

Era inoltre già stato introdotto l’obbligo di invio telematico, tramite Entratel/Fisconline, dei modelli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, IRAp e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il DL n. 124/2019, ovvero il Decreto Fiscale, aveva già esteso, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’obbligo di inviare il modello F24 telematico tramite Entratel o Fisconline anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.

L’obbligo di invio con modello F24 telematico si applica anche ai non titolari di partita IVA.

Con i Decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2020, erano già state esteso le regole previste per l’IVA anche alle compensazioni dei crediti IRPEF, IRES, IRAP.

Anche in questi casi, per le compensazioni di importo superiore a 5.000 euro, è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento.

Limite compensazioni modelli F24 2023, gli importi da tenere a mente

Sui limiti per le compensazioni F24, si ricorda che per il 2020 il decreto Rilancio aveva incrementato il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili in conto fiscale da 700 mila euro a 1 milione di euro.

Il decreto Sostegni bis – DL 73/2021 – ha raddoppiato l’incremento del limite di importo utilizzabile che, per il 2021, era pari a 2 milioni di euro.

Per effetto delle novità previste dall’articolo 1, comma 72, della Legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 2023 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili è confermato a 2 milioni di euro.

La norma modifica quanto previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Compensazione modello F24 2023 per contribuenti titolari di partita IVA

Riepilogando, per i contribuenti titolari di partita IVA, il DL 50/2017 ed il DL n. 124/2019 hanno introdotto l’obbligo del canale dell’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni nel modello F24, per qualsiasi tipologia di imposta a credito utilizzata.

Negli altri due casi – modello F24 con saldo positivo senza compensazioni e con saldo zero – la situazione rimane invariata. Nel primo caso, il contribuente titolare di partita IVA ha l’obbligo di pagamento tramite home banking (non può essere quindi utilizzato il modello F24 cartaceo).

Nel caso della compensazione di un modello F24 con saldo finale uguale a zero, invece, rimane l’obbligo di pagamento tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel ed F24 online).

Compensazioni modello F24 2023: le istruzioni delle Entrate nella risoluzione n. 110/E/2019

Le istruzioni di riferimento per le compensazioni fiscali sono quelle fornite dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 110/E dello scorso 31 dicembre 2019.

Le imposte interessate dall’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito per le compensazioni, identificate dai codici riportati nella tabella allegata alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, sono:

  • imposte sostitutive;
  • imposte sui redditi e addizionali;
  • IRAP;
  • IVA.

I crediti possono essere compensati a partire dal decimo giorno successivo alla corretta presentazione della documentazione.

Le novità introdotte dal Decreto Fiscale si applicano a partire dai crediti d’imposta maturati a partire dall’anno di imposta 2019.

Il documento si sofferma anche sull’obbligo di presentazione del modello F24 in modalità telematica. Le imposte per le quali è previsto l’obbligo di presentazione, che grava su tutte le categorie di contribuenti, sono indicate nella tabella presente all’interno della risoluzione ed appartengono alle categorie seguenti:

  • imposte sostitutive;
  • imposte sui redditi e addizionali;
  • IRAP;
  • IVA;
  • agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • sostituti d’imposta.

La presentazione del modello F24 per via telematica può avvenire attraverso le modalità elencate di seguito:

  • direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, attraverso i servizi “F24 web” o “F24 online”;
  • tramite intermediario abilitato.

Il documento spiega inoltre che l’obbligo è escluso: “qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24”.

Fonte: Informazione Fiscale