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2 Dicembre 2022

CESSIONE O ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI: IMPOSTA SOSTITUTIVA ALL’8%

Il DDL di Bilancio 2023 in bozza con l’articolo 25 ai commi da 1 a 6, introduce agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni ai soci, da parte delle società, incluse le società non operative, di beni immobili e di beni mobili registrati.

Cessioni e assegnazioni beni ai soci: le novità del DDL di bilancio 2023

In particolare alle operazioni effettuate dalle società:

  •  in nome collettivo, 
  • in accomandita semplice, 
  • a responsabilità limitata,
  • per azioni e in accomandita per azioni 

che assegnino o cedano ai soci:

  • beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, 
  • o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro.

Nel dettaglio l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ha un’aliquota dell’8 per cento, che cresce al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

Attenzione al fatto che, in assenza della agevolazione di cui si tratta, il regime ordinario applicabile sarebbe:

  • 24% di Ires, la tassazione progressiva Irpef, 
  • nonché l’aliquota del 3,9% di Irap salvo maggiorazione settoriale o regionale.

L’aliquota è fissata nella misura del 13 per cento per le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del TUIR, l’assegnazione dei predetti beni ovvero la trasformazione di una società commerciale in società semplice, in assenza dell’agevolazione introdotta, comporterebbe il realizzo al valore normale dei citati beni.

Cessioni e assegnazioni beni ai soci: condizioni per l’imposta sostitutiva

Le agevolazioni previste si applicano a condizione che:

  • le cessioni o assegnazioni siano avvenute entro il 30 settembre 2023;
  • tutti i soci siano iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

La base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Cessioni e assegnazioni beni ai soci: il pagamento dell’imposta

Quanto al versamento dell’imposta si precisa che esso deve avvenire in due rate: 

  • il 60 per cento entro il 31 luglio 2023 
  • la restante parte entro il 30 novembre 2023 secondo le norme generali sui versamenti (di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Fonte: FISCO E TASSE