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19 Aprile 2024

Buoni pasto, indennità sostitutiva o servizio mensa: cosa conviene di più

Il datore di lavoro che decide di organizzare la somministrazione di pasti ai propri lavoratori subordinati ha a disposizione tre modalità alternative tra loro: organizzare un servizio di mensa o aderire ad una mensa interaziendale, erogare in busta paga l’indennità sostitutiva di mensa oppure consegnare ai propri dipendenti i buoni pasto cartacei o elettronici. Diventa dunque importante, dal punto di vista strategico, valutare la convenienza di ciascuna delle opzioni disponibili. Qual è la scelta migliore?

I buoni pasto sono documenti emessi in forma cartacea o elettronica che danno al loro possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo. Si tratta, infatti, di un servizio sostitutivo della mensa aziendale di importo corrispondente al valore facciale del buono pasto.

In alternativa il datore di lavoro può organizzare un servizio di mensa aziendale o aderire ad una mensa interaziendale presso cui i dipendenti possono consumare il pasto giornaliero gratuitamente.

Altrimenti, l’azienda può riconoscere al lavoratore, direttamente in busta paga, l’indennità sostitutiva di mensa che è considerata a tutti gli effetti parte integrante della retribuzione, pertanto viene inserita in busta paga. L’importo dell’indennità sostitutiva di mensa che andrà inserito in busta paga è determinato dalla somma giornaliera stabilita a titolo di indennizzo per il lavoratore che consuma il pasto fuori casa durante l’orario di lavoro, moltiplicata per i giorni in cui il lavoratore è stato presente in azienda. In tale modo si ottiene l’importo lordo che verrà inserito in busta paga.

La non imponibilità fiscale e contributiva degli importi erogati sotto forma di buoni pasto resta esclusa dal computo delle soglie di esenzione previste per i lavoratori dipendenti.

I buoni pasto non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili oltre il limite di 8 buoni o convertibili in denaro. Essi, inoltre, sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale ed hanno validità di un anno. Possono essere utilizzati solo se datati e sottoscritti dal titolare. Essi sono esenti da tassazione fino all’importo giornaliero stabilito dalla legge: soltanto l’eccedenza rispetto a tale cifra concorre a determinare il reddito da lavoro dipendente ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

Il buono cartaceo non è soggetto a trattenute fino al valore facciale di 4 euro, quello elettronico è esente da tassazione fino al valore di 8 euro.

Essendo considerata parte integrante della retribuzione, l’indennità di mensa è invece interamente soggetta a tassazione e contribuzione.

Come i buoni pasto costituiscono, come anticipato, valori ricompresi tra quelli figuranti nel cedolino paga del dipendente, ma non vengono inclusi nella retribuzione imponibile perché sono soggetti a una disciplina fiscale di favore, come previsto dall’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR. Questo regime di esenzione è applicabile solo se i buoni pasto sono riconosciuti alla generalità o a categorie omogenee di lavoratori (cfr. circ. Min. n. 326/E/1997). Allo stesso modo, i buoni pasto sono esenti anche ai fini contributivi, nei limiti e alle condizioni menzionate (circolare INPS n. 15/2022).

L’indennità sostitutiva di mensa è una somma di denaro, finalizzata alla fruizione di una prestazione di vitto che il datore di lavoro eroga ai propri dipendenti direttamente in busta paga. Tale somma, secondo quando previsto dall’art. 51, comma 1, TUIR, concorre alla determinazione del reddito imponibile per il dipendente, ai fini fiscali e previdenziali.

L’importo può essere una somma giornaliera forfettaria oppure può derivare da un calcolo relativo alle ore effettivamente lavorate dal dipendente, durante il mese di riferimento. In entrambi i casi, l’importo lordo ottenuto verrà inserito in busta paga e andrà a costituire reddito per il lavoratore e sarà, quindi, soggetto a trattenute fiscali e previdenziali.

Come previsto dall’art. 51, comma 2, lett. c), ultimo periodo, TUIR, le indennità di mensa corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive situate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo di 5,29 euro giornalieri.

Il regime di favore non riguarda tutti, ma solo quelle categorie per le quali ricorrano contemporaneamente alcune condizioni come: un orario di lavoro che comporti la pausa pranzo, dipendenti addetti a un’unità produttiva e che questa si trovi in un’area che non consenta di fruire della pausa pranzo perché lontana da un luogo di ristorazione nel quale usare i buoni pasto.

Il buono pasto non costituisce diritto imprescindibile del lavoratore e spetta soltanto quando previsto da un apposito accordo collettivo o individuale. In mancanza di tale accordo i benefici previsti dai buoni pasto non possono essere pretesi poiché non rappresentano una parte della retribuzione ma un beneficio assimilato alle prestazioni di welfare.

La legge, quindi, non impone al datore di lavoro alcun obbligo sul rilascio dei buoni pasto poiché la loro concessione è sempre specificata nel contratto di assunzione o è frutto di successivi accordi.

Calcola il risparmio

Lavoratore assunto nel CCNL terziario Confcommercio al livello 2.

Il datore di lavoro deve scegliere se:

– erogare 200 euro di buoni pasto nell’arco di ciascun mese;

– attivare il servizio di mensa;

– erogare l’indennità sostitutiva in busta paga.

La retribuzione di base è pari a 2.147 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 600 euro.

Per ciascun buono pasto elettronico erogato per un importo, pari a 8 euro, non sono dovuti contributi.

In caso di erogazione dell’indennità di mensa, l’importo riconosciuto al dipendente è esente per 5,29 euro al giorno, da moltiplicare per 22 giorni lavorativi nel mese.

Si ipotizza un costo del servizio di mensa pari a 10 euro al giorno.

Dall’analisi dei dati sopra esposti è possibile osservare che l’erogazione dei buoni pasto consente all’azienda di ottenere un risparmio, sul costo del lavoro del proprio personale dipendente, quasi pari al 10% rispetto all’erogazione dell’indennità sostitutiva prevista dal CCNL.

L’adozione del servizio di mensa, invece, consente di risparmiare circa il 9%.

Fonte: Ipsoa.it