La legge di bilancio 2024, approdata al Senato, introduce delle novità in materia di congedi parentali di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
L’articolo 36 del citato disegno di legge disciplina le misure in materia di congedi parentali spettanti in alternativa ai genitori entro il sesto anno di vita del bambino.
Normativa vigente
Ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001 ciascun genitore lavoratore può richiedere periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, fino tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, percependo un’indennità pari al 30% della retribuzione.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023, per i periodi di astensione dal 1° gennaio 2023, i genitori-lavoratori dipendenti possono godere dell’innalzamento dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione per il primo mese, nell’ambito dei tre mesi non cedibili all’altro genitore, entro il compimento del sesto anno di vita del bambino ovvero dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
La disciplina si applica ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che abbiano concluso il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, sia ai sensi dell’art. 27-bis che dell’art. 28 del citato decreto legislativo, successivamente al 31 dicembre 2022.
Novità della legge di Bilancio 2024
Il disegno di legge di bilancio 2024 prevede importanti novità a partire dal 2024, mantenendo la misura all’80% della retribuzione per il primo mese di congedo ed innalzando dal 30% al 60% l’indennità per il secondo mese di congedo alternativamente fruibile tra i due genitori sino al sesto anno di vita del bambino.
Pertanto, nei primi tre mesi non cedibili all’altro genitore, il congedo parentale sarà indennizzato nella misura:
- 80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
- 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.
Di seguito la tabella riepilogativa:
Fino al 31 dicembre 2023 | Dal 1° gennaio 2024 | ||
Durata | Misura | Durata | Misura |
un mese | 80% della retribuzione | due mesi | 80% della retribuzione nel limite massimo di un mese |
60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024 |
Fonte: Suite.edotto.com