I gravi incidenti sul lavoro, spesso mortali, con uno stillicidio giornaliero insopportabile in un Paese civile, i recenti gravi fatti di Firenze, nonché le risultanze degli accessi ispettivi dalle quali emerge che la depenalizzazione del 2016 non ha raggiunto gli effetti sperati, hanno spinto l’Esecutivo a varare norme di urgenza approfittando del primo Decreto Legge utile (quelle relativo ad alcune questioni relative al PNRR) ove, tra le altre cose, è stato previsto un aumento delle sanzioni amministrative e sono state reintrodotte norme di natura penale (arresto con l’alternativa dell’ammenda) nelle ipotesi di appalti non genuini e di somministrazione illecita o fraudolenta. Si tratta, il più delle volte, di contratti che celano una interposizione illecita di manodopera.
La disposizione che contiene questo cambio di indirizzo del Legislatore è contenuta nell’art. 29 del D.L. n. 19/2004.
Appalti
Quest’ultimo, come ricorda l’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003 (ma non bisogna dimenticare anche ciò che afferma l’art. 1655 c.c.), si ritiene genuino allorquando coesistono contemporaneamente i seguenti criteri:
- L’organizzazione dei mezzi, in relazione all’opera o al servizio che sono stati dedotti nel contratto;
- L’esercizio, da parte dell’appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori che vengono utilizzati nell’appalto;
- Il rischio d’impresa che deve essere assunto, completamente, dall’appaltatore.
Venendo meno uno o più di questi requisiti si è in presenza di un intermediario di manodopera che mette a disposizione del committente unicamente le prestazioni lavorative dei suoi dipendenti (e tralascio ogni considerazione relativa al fatto che gli stessi siano in nero o in forza con contratti di dubbio contenuto ed in spregio a qualsiasi formazione postulata dal D.L.vo n. 81/2008.
Mancando i requisiti sopra indicati, si è in presenza di uno pseudo appaltatore e di uno pseudo committente il cui unico obiettivo (configurandosi una somministrazione abusiva più che un appalto)) è quello di svolgere un certo tipo di attività lucrando, soprattutto, sui compensi dei lavoratori, come dimostra l’esperienza che scaturisce da innumerevoli accessi ispettivi.
Penali eventuali
Ora, la sanzione, ferme restando tutte le altre di natura amministrativa che si possono applicare a fronte di situazioni irregolari, è quella dell’arresto per un mese o, in alternativa, quella dell’ammenda pari a 60 euro al giorno per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata in cui è avvenuta la prestazione: essa viene applicata sia allo pseudo appaltatore che al committente.
La medesima disposizione si applica al distacco, allorquando i requisiti della temporaneità e, soprattutto, dell’interesse del distaccante, non si rinvengono: le problematiche del distacco illecito sono cresciute negli anni, con il moltiplicarsi dei “contratti di rete”, ove nella “catena” delle aziende gli organi di vigilanza si trovano ad esaminare imprese che, al di là di quanto scritto nel patto, si limitano a fornire manodopera alle altre aziende che lo hanno sottoscritto.
Conseguenze
Nei casi appena evidenziati si concretizza una ipotesi di somministrazione illecita che diviene fraudolenta (con un aggravio di pena, susseguente alla cancellazione dell’art. 38-bis del D.L.vo n. 81/2015) come ricorda il nuovo comma 5-ter dell’art. 18 del D.L.vo n. 276/2003: “Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di lavoro”. Sarà l’ispettorato Nazionale del Lavoro, con le indicazioni amministrative ai propri organi di vigilanza, a chiarire la portata della disposizione.
Norma sugli appalti
La norma prevede alcune circostanze aggravanti che determinano un aumento degli importi, in caso di recidiva nel triennio per i medesimi illeciti, del 20%, con l’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda sestuplicata allorquando venga accertato lo sfruttamento di minori.
Trattandosi di reati, gli ispettori del lavoro non potranno fermarsi avanti a contratti certificati secondo le procedure previste dagli articoli 75 e seguenti del D.L.vo n. 276/2003, dovendo, nella loro qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria, relazionare la Procura della Repubblica ex 347 c.p.p.
E’ stato introdotto all’interno dell’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003 il comma 1-bis con il quale si stabilisce che negli appalti (e nel subappalto) di opere e servizi, deve essere riconosciuto ai lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi maggiormente applicati nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
Fonte: dottrinalavoro.it