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21 Novembre 2025

Infortunio in Itinere: cosa copre l’INAIL, cosa è escluso e cosa dice la legge

L’infortunio in itinere rappresenta una delle aree più ricorrenti e più complesse nell’ambito della tutela assicurativa INAIL, con un quadro normativo che negli ultimi anni è stato ulteriormente chiarito da numerose sentenze della Cassazione. In questa newsletter approfondiamo gli elementi che determinano la copertura assicurativa, i criteri applicativi e i casi in cui, al contrario, il diritto all’indennizzo viene escluso.

La copertura INAIL: cosa include

La normativa (art. 12 D.Lgs. 38/2000 e art. 2, comma 3, DPR 1124/65) e la giurisprudenza più recente confermano che la tutela INAIL opera ogni volta in cui il tragitto casa-lavoro o lavoro-casa è funzionale all’attività lavorativa, anche se non strettamente necessitato.

La Cassazione amplia ulteriormente la tutela

La Sentenza n. 33783/2024 della Cassazione ha affermato che:

  • qualunque infortunio avvenuto nello spostamento casa-lavoro è coperto,
  • sia se lo spostamento è necessitato dall’inizio o fine turno,
  • sia se avviene durante pause o riposi per libera scelta del lavoratore,
  • anche in caso di “sosta libera”, ossia un rientro a casa non obbligato.

In altre parole, lo spostamento verso o da casa rimane “occasione di lavoro” anche quando avviene per decisione del lavoratore, salvo che vi sia un rischio elettivo.

Sono inoltre coperti:

  • il tragitto tra due luoghi di lavoro (per chi ha più impieghi);
  • il percorso casa-lavoro-mensa quando non è disponibile una mensa aziendale;
  • gli spostamenti durante riunioni o incarichi di servizio presso luoghi diversi dalla sede;
  • la trasferta, salvo comportamenti completamente avulsi dall’attività svolta;
  • gli spostamenti svolti durante l’orario di lavoro, anche con mezzo privato (Cass. 28429/2024).

Requisiti per la copertura: necessità, normalità e mezzo di trasporto

Perché l’infortunio sia indennizzabile, il tragitto deve rispettare tre requisiti fondamentali:

a) Necessità del percorso

Il tragitto deve essere quello necessario per raggiungere il luogo di lavoro o rientrare alla propria abitazione.
Sono ammesse variazioni dovute a:

  • traffico,
  • lavori stradali,
  • chiusure viarie,
  • esigenze oggettive.

b) Normalità del percorso

Il percorso deve essere quello più breve o più rapido.
Deviazioni non giustificate possono escludere la tutela.

c) Mezzi di trasporto ammessi

Il mezzo pubblico è considerato dal legislatore lo strumento più idoneo, quindi:

  • il mezzo privato (auto, moto, bici, bike sharing) è ammesso solo se necessario.
  • La necessità va provata dal lavoratore, ad esempio quando:
    • i mezzi pubblici non sono disponibili,
    • raggiungono la sede con orari incompatibili,
    • comportano attese eccessive,
    • la distanza dalle fermate è troppo elevata.

Questi criteri sono ribaditi dalla Cassazione n. 28429/2024, che ha confermato l’indennizzabilità dell’infortunio avvenuto con mezzo proprio quando lo spostamento è funzionale al lavoro.

Quando l’INAIL può negare l’indennizzo: i casi esclusi

Nonostante l’ampiezza della tutela, la copertura non opera in alcune situazioni specifiche.

a) Deviazioni ingiustificate

La tutela è esclusa quando il lavoratore effettua un percorso diverso da quello abituale per motivi personali non necessari, come:

  • commissioni private,
  • visite non urgenti,
  • deviazioni arbitrarie.

Eccezioni:
La copertura è mantenuta in caso di deviazioni dovute a:

  • ordini del datore di lavoro,
  • cause di forza maggiore (es. caduta di un albero),
  • adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es. soccorso a un ferito).

b) Uso improprio del mezzo di trasporto

La tutela non opera quando l’incidente deriva da:

  • guida senza patente,
  • violazioni gravi del Codice della Strada,
  • abuso di alcol, psicofarmaci o stupefacenti.

In questi casi si configura il rischio elettivo, che interrompe il nesso tra lavoro e percorso.

Un caso recente:
La Cassazione n. 28377/2024 ha confermato l’esclusione dell’indennizzo per un lavoratore coinvolto in un incidente in stato di ebbrezza. La condotta costituiva un «aggravamento volontario del rischio», sufficiente a interrompere il nesso causale.

c) Interruzioni non funzionali all’attività lavorativa

Esempi:

  • soste per acquisti non necessari,
  • visite non programmate,
  • scelte di percorso dettate da esigenze esclusivamente personali.

È invece ammessa l’interruzione per accompagnare i figli a scuola, riconosciuta come esigenza socialmente tutelata.

Permessi e sospensioni dell’attività: la tutela rimane

Un ulteriore chiarimento importante riguarda l’uso dei permessi.

La Cassazione n. 5814/2022 (conforme a Cass. 18659/2020 e alla sentenza 17.07.2024 del Tribunale di Milano) ha stabilito che:

  • il rientro o l’uscita per fruire di un permesso per motivi personali
  • non interrompe il rapporto funzionale con il lavoro,
  • quindi la tutela INAIL rimane operativa,
  • salvo sempre il rischio elettivo.

Il permesso è infatti considerato una normale sospensione dell’attività, paragonabile a pause e riposi.

Cosa deve fare il lavoratore in caso di infortunio in itinere

Per ottenere la tutela INAIL è necessario rispettare l’iter previsto:

  1. Comunicare subito l’incidente al datore di lavoro.
  2. Recarsi al Pronto Soccorso o dal medico per ottenere il certificato.
  3. Consegnare al datore di lavoro il certificato (o il numero identificativo).
  4. Il datore di lavoro presenta la denuncia INAIL entro i termini.
  5. Il lavoratore, se richiesto, effettua la visita medico-legale INAIL.

Il certificato deve essere inviato telematicamente all’INAIL dal medico o dalla struttura che lo rilascia.

L’indennizzo sarà commisurato:

  • alla gravità dell’infortunio,
  • alla durata dell’inabilità temporanea o permanente.

Conclusioni per aziende, HR e datori di lavoro

La giurisprudenza degli ultimi anni ha significativamente ampliato l’ambito della tutela per gli infortuni in itinere, rendendo essenziale per le aziende:

  • valutare con attenzione le dinamiche degli spostamenti dei lavoratori;
  • aggiornare correttamente DVR e procedure interne;
  • informare i dipendenti sui comportamenti che possono determinare esclusione della copertura;
  • monitorare l’uso dei mezzi aziendali e privati negli spostamenti per lavoro.

Fonte: studiolegalelombardo.net