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	<title>InfortunioInItinere Archivi - Studio Schena | Monopoli</title>
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	<title>InfortunioInItinere Archivi - Studio Schena | Monopoli</title>
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		<title>Infortunio in Itinere: cosa copre l’INAIL, cosa è escluso e cosa dice la legge</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 16:51:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L’infortunio in itinere rappresenta una delle aree più ricorrenti e più complesse nell’ambito della tutela assicurativa INAIL, con un quadro normativo che negli ultimi anni è stato ulteriormente chiarito da numerose sentenze della Cassazione. In questa newsletter approfondiamo gli elementi che determinano la copertura assicurativa, i criteri applicativi e i casi in cui, al contrario, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studioschena.biz/infortunio-in-itinere-cosa-copre-linail-cosa-e-escluso-e-cosa-dice-la-legge/">Infortunio in Itinere: cosa copre l’INAIL, cosa è escluso e cosa dice la legge</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.studioschena.biz">Studio Schena | Monopoli</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’infortunio in itinere rappresenta una delle aree più ricorrenti e più complesse nell’ambito della tutela assicurativa INAIL, con un quadro normativo che negli ultimi anni è stato ulteriormente chiarito da numerose sentenze della Cassazione. In questa newsletter approfondiamo gli <strong>elementi che determinano la copertura assicurativa</strong>, i criteri applicativi e i casi in cui, al contrario, il diritto all’indennizzo viene escluso.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color">La copertura INAIL: cosa include</mark></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La normativa (art. 12 D.Lgs. 38/2000 e art. 2, comma 3, DPR 1124/65) e la giurisprudenza più recente confermano che la tutela INAIL opera ogni volta in cui il tragitto casa-lavoro o lavoro-casa è <strong>funzionale all’attività lavorativa</strong>, anche se non strettamente necessitato.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La Cassazione amplia ulteriormente la tutela</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Sentenza n. 33783/2024 della Cassazione ha affermato che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>qualunque</strong> infortunio avvenuto nello spostamento casa-lavoro è coperto,</li>



<li>sia se lo spostamento è necessitato dall’inizio o fine turno,</li>



<li>sia se avviene durante pause o riposi per libera scelta del lavoratore,</li>



<li><strong>anche in caso di “sosta libera”</strong>, ossia un rientro a casa non obbligato.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, lo spostamento verso o da casa rimane “occasione di lavoro” anche quando avviene per decisione del lavoratore, salvo che vi sia un rischio elettivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Sono inoltre coperti:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il tragitto tra <strong>due luoghi di lavoro</strong> (per chi ha più impieghi);</li>



<li>il percorso casa-lavoro-mensa <strong>quando non è disponibile una mensa aziendale</strong>;</li>



<li>gli spostamenti durante <strong>riunioni o incarichi di servizio</strong> presso luoghi diversi dalla sede;</li>



<li>la <strong>trasferta</strong>, salvo comportamenti completamente avulsi dall’attività svolta;</li>



<li>gli spostamenti svolti <strong>durante l’orario di lavoro</strong>, anche con mezzo privato (Cass. 28429/2024).</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color">Requisiti per la copertura: necessità, normalità e mezzo di trasporto</mark></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Perché l’infortunio sia indennizzabile, il tragitto deve rispettare tre requisiti fondamentali:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>a) Necessità del percorso</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tragitto deve essere quello necessario per raggiungere il luogo di lavoro o rientrare alla propria abitazione.<br>Sono ammesse variazioni dovute a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>traffico,</li>



<li>lavori stradali,</li>



<li>chiusure viarie,</li>



<li>esigenze oggettive.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>b) Normalità del percorso</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il percorso deve essere quello più breve o più rapido.<br>Deviazioni non giustificate possono escludere la tutela.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>c) Mezzi di trasporto ammessi</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il mezzo pubblico è considerato dal legislatore <strong>lo strumento più idoneo</strong>, quindi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>il mezzo privato</strong> (auto, moto, bici, bike sharing) è ammesso solo se necessario.</li>



<li>La necessità va <strong>provata</strong> dal lavoratore, ad esempio quando:
<ul class="wp-block-list">
<li>i mezzi pubblici non sono disponibili,</li>



<li>raggiungono la sede con orari incompatibili,</li>



<li>comportano attese eccessive,</li>



<li>la distanza dalle fermate è troppo elevata.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questi criteri sono ribaditi dalla Cassazione n. 28429/2024, che ha confermato l’indennizzabilità dell’infortunio avvenuto con mezzo proprio quando lo spostamento è funzionale al lavoro.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color">Quando l’INAIL può negare l’indennizzo: i casi esclusi</mark></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nonostante l’ampiezza della tutela, la copertura non opera in alcune situazioni specifiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>a) Deviazioni ingiustificate</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La tutela è esclusa quando il lavoratore effettua un percorso diverso da quello abituale per motivi personali <strong>non necessari</strong>, come:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>commissioni private,</li>



<li>visite non urgenti,</li>



<li>deviazioni arbitrarie.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Eccezioni</strong>:<br>La copertura è mantenuta in caso di deviazioni dovute a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>ordini del datore di lavoro,</li>



<li>cause di forza maggiore (es. caduta di un albero),</li>



<li>adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es. soccorso a un ferito).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>b) Uso improprio del mezzo di trasporto</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La tutela non opera quando l’incidente deriva da:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>guida senza patente,</li>



<li>violazioni gravi del Codice della Strada,</li>



<li>abuso di alcol, psicofarmaci o stupefacenti.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In questi casi si configura il <strong>rischio elettivo</strong>, che interrompe il nesso tra lavoro e percorso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un caso recente:<br>La <strong>Cassazione n. 28377/2024</strong> ha confermato l’esclusione dell’indennizzo per un lavoratore coinvolto in un incidente in stato di ebbrezza. La condotta costituiva un «aggravamento volontario del rischio», sufficiente a interrompere il nesso causale.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>c) Interruzioni non funzionali all’attività lavorativa</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Esempi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>soste per acquisti non necessari,</li>



<li>visite non programmate,</li>



<li>scelte di percorso dettate da esigenze esclusivamente personali.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>È invece ammessa</strong> l’interruzione per accompagnare i figli a scuola, riconosciuta come esigenza socialmente tutelata.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color">Permessi e sospensioni dell’attività: la tutela rimane</mark></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un ulteriore chiarimento importante riguarda l’uso dei permessi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione n. 5814/2022 (conforme a Cass. 18659/2020 e alla sentenza 17.07.2024 del Tribunale di Milano) ha stabilito che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il rientro o l’uscita per fruire di un <strong>permesso per motivi personali</strong></li>



<li><strong>non interrompe</strong> il rapporto funzionale con il lavoro,</li>



<li>quindi la tutela INAIL rimane operativa,</li>



<li>salvo sempre il rischio elettivo.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il permesso è infatti considerato una normale <strong>sospensione dell’attività</strong>, paragonabile a pause e riposi.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color">Cosa deve fare il lavoratore in caso di infortunio in itinere</mark></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per ottenere la tutela INAIL è necessario rispettare l’iter previsto:</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>Comunicare subito l’incidente</strong> al datore di lavoro.</li>



<li><strong>Recarsi al Pronto Soccorso</strong> o dal medico per ottenere il certificato.</li>



<li><strong>Consegnare al datore di lavoro</strong> il certificato (o il numero identificativo).</li>



<li>Il <strong>datore di lavoro presenta la denuncia INAIL</strong> entro i termini.</li>



<li>Il lavoratore, se richiesto, effettua la <strong>visita medico-legale INAIL</strong>.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Il certificato deve essere <strong>inviato telematicamente all’INAIL</strong> dal medico o dalla struttura che lo rilascia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’indennizzo sarà commisurato:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>alla gravità dell’infortunio,</li>



<li>alla durata dell’inabilità temporanea o permanente.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color">Conclusioni per aziende, HR e datori di lavoro</mark></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La giurisprudenza degli ultimi anni ha significativamente ampliato l’ambito della tutela per gli infortuni in itinere, rendendo essenziale per le aziende:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>valutare con attenzione le dinamiche degli spostamenti dei lavoratori;</li>



<li>aggiornare correttamente DVR e procedure interne;</li>



<li>informare i dipendenti sui comportamenti che possono determinare esclusione della copertura;</li>



<li>monitorare l’uso dei mezzi aziendali e privati negli spostamenti per lavoro.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Fonte: studiolegalelombardo.net</p>
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		<title>Incidenti in itinere: il rischio fuori dall’azienda che può costare più del previsto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[studioschena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 16:46:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Domenica 16 novembre si è celebrata la Giornata Mondiale delle Vittime della Strada, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sul dramma degli incidenti stradali e sulle misure da prendere per la prevenzione.In Italia, secondo i dati più recenti, nel primo semestre del 2025 si sono verificati oltre 82 000 incidenti con lesioni, circa 111 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studioschena.biz/incidenti-in-itinere-il-rischio-fuori-dallazienda-che-puo-costare-piu-del-previsto/">Incidenti in itinere: il rischio fuori dall’azienda che può costare più del previsto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.studioschena.biz">Studio Schena | Monopoli</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Domenica 16 novembre si è celebrata la Giornata Mondiale delle Vittime della Strada, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sul dramma degli incidenti stradali e sulle misure da prendere per la prevenzione.<br>In Italia, secondo i dati più recenti, nel primo semestre del 2025 si sono verificati oltre 82 000 incidenti con lesioni, circa 111 000 feriti e 1.310 morti.<br>Per le aziende che hanno dipendenti che viaggiano, appaltatori che trasportano merci o flotte aziendali, il tragitto casa-lavoro e viceversa (o durante attività di trasporto) rappresenta un’occasione importante di rischio.<br>In questo contesto entra in gioco la figura dell’“infortunio in itinere” — una fattispecie che richiede attenzione, perché spesso sottovalutata.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color">Definizione di infortunio in itinere</mark></h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’infortunio in itinere è l’evento lesivo che colpisce un lavoratore durante il <strong>normale tragitto</strong> tra la propria abitazione e il luogo di lavoro, oppure viceversa, e in orario congruo rispetto all’orario di lavoro previsto dal contratto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Più nel dettaglio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il tragitto deve essere quello abituale o comunque normale, tra casa e lavoro o viceversa.</li>



<li>Deve avvenire in orario “congruo” all’orario di lavoro: ciò significa che il tragitto si colloca in un periodo temporale che sia ritenuto ragionevole rispetto all’orario contrattuale di inizio o fine lavoro.</li>



<li>La tutela riguarda il lavoratore <strong>durante</strong> il tragitto, non invece un percorso che si sia allontanato significativamente dal tragitto abituale senza necessità professionali esplicite.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In sostanza: se un dipendente esce di casa, percorre il tragitto previsto per recarsi al lavoro o rientrare, e subisce un incidente, quell’evento può essere qualificato come infortunio in itinere e rilevante ai fini della prevenzione aziendale e della tutela assicurativa.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f50d.png" alt="🔍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Quando si parla di infortunio in itinere?</mark></h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’INAIL considera <em>infortunio in itinere</em> ogni evento lesivo che avviene durante gli <strong>spostamenti necessari e funzionali al lavoro</strong>. Non si tratta quindi solo del tragitto casa-lavoro, ma di tre situazioni ben precise, tutte coperte dalla tutela assicurativa.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Tragitto casa <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2194.png" alt="↔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> luogo di lavoro</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">È la situazione più conosciuta:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il percorso abituale e ragionevole che il lavoratore compie per recarsi al lavoro e per tornare a casa;</li>



<li>in orari coerenti con l’inizio o la fine del turno (orario “congruo”);</li>



<li>senza deviazioni ingiustificate o interruzioni per motivi personali.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Rappresenta la quota più significativa degli infortuni in itinere denunciati.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Tragitti tra diverse sedi o luoghi di lavoro</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Rientra tra gli infortuni in itinere anche lo spostamento del dipendente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>da una sede aziendale all’altra,</li>



<li>da un luogo di lavoro esterno a un altro (es. cliente, cantiere, magazzino, fornitore),</li>



<li>durante trasferte necessarie all’attività professionale.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> In questi casi lo spostamento è parte integrante della prestazione lavorativa e quindi pienamente tutelato.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Tragitto per raggiungere la mensa esterna (se non presente in sede)</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il percorso è riconosciuto come infortunio in itinere quando:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’azienda <strong>non</strong> dispone di mensa interna,</li>



<li>il lavoratore si sposta verso una mensa esterna convenzionata o comunque abituale,</li>



<li>il tragitto è il più diretto e giustificato dalla pausa pranzo prevista dal contratto.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> È una tutela importante, spesso poco conosciuta, ma pienamente riconosciuta dall’INAIL.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color">I dati più recenti e il trend</mark></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Ecco alcuni spunti utili per comprendere lo scenario:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Nei primi sette mesi del 2025, le denunce di infortuni in itinere all’INAIL (esclusi gli studenti) sono state circa <strong>54.979</strong>, in aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.</li>



<li>In quel periodo, i casi mortali in itinere sono stati <strong>168</strong>, 33 in più rispetto ai 135 dello stesso periodo 2024 (+24,4%).</li>



<li>In un rapporto più ampio, dal 2020 al 2024, le denunce per infortuni in itinere sono aumentate di circa +45,4%.</li>



<li>È interessante notare che, mentre gli infortuni “in occasione di lavoro” (ossia durante lo svolgimento della mansione) registrano un calo, quelli “in itinere” mostrano segni di crescita o comunque di forte attenzione. Ad esempio, nel primo semestre 2025, gli infortuni “in occasione di lavoro” sono in lieve calo (–0,6 %) mentre quelli in itinere hanno registrato un decremento minimo (-0,03 %) ma un incremento dei casi mortali (+32,7 %).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cosa significa per le aziende</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il tragitto casa-lavoro e viceversa conserva un profilo di rischio elevato e crescente in termini relativi.</li>



<li>Per chi ha dipendenti che viaggiano (flotte, trasporti, agenti, autisti), il tema della mobilità diventa parte integrante della gestione della salute e sicurezza sul lavoro.</li>



<li>La coincidenza con la Giornata mondiale delle vittime della strada ci ricorda che anche gli spostamenti “normali” possono avere conseguenze gravi e che la prevenzione non riguarda solo l’interno dell’azienda, ma anche l’esterno.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color">Collegamento con la Giornata mondiale delle vittime della strada</mark></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La Giornata mondiale delle vittime della strada, celebrata nel nostro Paese il 16 novembre, rappresenta un’occasione per riflettere su quanto i tragitti quotidiani – anche quelli apparentemente ordinari – possano trasformarsi in eventi tragici.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Collegare l’analisi degli incidenti in itinere alla Giornata Mondiale delle Vittime della Strada significa ricordare che <strong>la sicurezza non inizia e non finisce in azienda</strong>, ma comprende anche tutto ciò che avviene durante gli spostamenti dei lavoratori.<br>Per l’azienda, è un momento ideale per richiamare tutti i soggetti — dipendenti, appaltatori, partner — all’attenzione sulla <strong>mobilità sicura</strong> e per connettere la prevenzione degli infortuni stradali con la responsabilità aziendale in materia di sicurezza sul lavoro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ricordiamo che un incidente “in itinere” può non essere solo un tragico evento personale, ma anche un rischio gestionale, assicurativo e reputazionale per l’azienda — soprattutto se coinvolge attività aziendali, flotte, trasporti.<br>Collegare questa consapevolezza al contesto dell’azienda significa rafforzare la cultura della sicurezza e prendere misure concrete per ridurre il rischio.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color">Conclusione</mark></h2>



<p class="wp-block-paragraph">In sintesi: l’infortunio in itinere è un fenomeno che merita attenzione — non solo perché riguarda “lo spostamento” ma perché tale spostamento è parte integrante del rapporto di lavoro, della logistica aziendale, della sicurezza complessiva dell’organizzazione.<br>I dati — e in particolare l’aumento del numero di casi mortali in itinere — ci dicono che la strada non è separata dal lavoro: diventa essa stessa ambiente di lavoro.<br>Collegare il tema con la Giornata mondiale delle vittime della strada significa dare un messaggio forte: ogni tragitto conta, ogni veicolo e ogni spostamento possono essere un’occasione di rischio o un’opportunità di sicurezza.<br>Con la giusta attenzione da parte dei datori di lavoro, Safety Manager e responsabili aziendali, si può contribuire a ridurre gli incidenti, proteggere i lavoratori e costruire un ambiente di lavoro più sicuro — dalla porta di casa al rientro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Gli incidenti in itinere rappresentano un problema reale e crescente. Per i datori di lavoro, significa adottare un approccio che va oltre i cancelli aziendali, integrando la sicurezza stradale nella formazione, nella valutazione dei rischi e nella comunicazione interna.<br>Prevenire un infortunio in itinere non è solo un obbligo normativo: è una responsabilità verso i lavoratori e verso l’intera organizzazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fonte: puntosicuro.it</p>
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